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Questa rubrica
contiene gli aggiornamenti in tema fiscale Ultimo
aggiornamento 12 aprile 2010 |
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Dal 1° aprile 2010 è entrata in vigore la c.d. “comunicazione unica d’impresa” (in breve ComUnica). Fino a marzo tutte le imprese hanno evaso tutti gli obblighi riguardanti l’Agenzia delle Entrate, l’Inail, l’Inps e le CCIA attraverso procedure differenziate per ogni ente, mediante moduli cartacei (ad esempio per ottenere il codice fiscale o la partita Iva, per richiedere l’iscrizione all’Inps dei dipendenti o lavoratori autonomi ovvero per aprire la posizione assicurativa presso l’Inail). Anche se dal 1° ottobre 2009 è iniziato un periodo transitorio durante il quale la procedura della comunicazione unica è stata facoltativa, dal 1° aprile diventa l’unica procedura valida per tutte le pratiche delle imprese. Attraverso la comunicazione unica tutti gli adempimenti relativi alla nascita di un’impresa o alle variazioni delle imprese già esistenti saranno adempiuti con una sola comunicazione al Registro delle imprese. In particolare, attraverso ComUnica, potranno essere assolti tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali ed assicurativi inerenti l’avvio di un’attività imprenditoriale, ovvero l’eventuale modificazione o cancellazione dell’impresa. La procedura è esclusivamente telematica attraverso l’utilizzo del software gratuito “ComUnica” disponibile sul sito www.registroimprese.it nella sezione dedicata alla comunicazione unica, una pagina mette a disposizione degli utenti tutti gli strumenti per la compilazione, ovvero del software “Starweb” disponibile sul sito www. starweb.infocamere.it. La comunicazione unica, utilizzando la firma digitale, con l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) va inviata all’ufficio del registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente, la quale provvederà ad inoltrarla a tutti gli altri enti (Inail, Inps, Agenzia delle Entrate e, per le società cooperative, all’Albo nazionale delle società cooperative). Ricordiamo che per quanto riguarda le società cooperative l’iscrizione nel registro delle imprese comporta l’automatica iscrizione nell’Albo delle società cooperative. Pertanto, l’iscrizione o cancellazione dal Registro delle imprese comporta l’automatica iscrizione o cancellazione anche dall’Albo. Il Registro delle Imprese che ha ricevuto la pratica: § invia all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) d’impresa la ricevuta di protocollo e la ricevuta della Comunicazione unica, valida per l’avvio dell’impresa; § invia la Comunicazione unica a tutti gli altri enti coinvolti. Entro 5 giorni la Camera di Commercio comunica l’iscrizione all’indirizzo PEC dell’impresa ed entro 7 giorni gli altri enti comunicano gli esiti di competenza sia all’impresa che al Registro delle Imprese. Attraverso ComUnica si realizza una semplificazione di tutti gli oneri amministrativi che incombono sulle imprese. Gli oneri economici riguardano le spese da sostenere relative all’acquisto del sistema per la firma digitale dei documenti nonché quelle relative ai diritti di segreteria e alle imposte di bollo previste per le pratiche del registro delle imprese. Per quanto riguarda i soggetti tenuti alla presentazione della Comunicazione unica essi sono: § tutti i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese (comprese le ditte individuali) ovvero tutti i soggetti tenuti alla denuncia al REA-Registro delle notizie economico-amministrative; § tutte le imprese artigiane o non artigiane, individuali o societarie tenute all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali § tutte le imprese artigiane, commerciali, agricole, di servizi tenute all’iscrizione presso l’Inps dei propri lavoratori. Clicca qui per scaricare la Guida alla compilazione della Comunicazione Unica d’impresa. |
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Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante: Misure per il sostegno a famiglia, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. Nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre u.s. (S.O. n. 263) è stato pubblicato il decreto legge in oggetto. Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 novembre u.s., contiene una serie di misure anti-crisi a sostegno dell’economia. Di seguito le disposizioni di maggiore interesse: L’articolo 6 prevede che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in deduzione dalle imposte dirette (Ires ed Ire) il 10% dell’Irap. La deduzione è forfettariamente riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), 1-bis. 4-bis, 4-bis.1 del Tuir. Per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 2008, per i contribuenti che hanno presentato istanza nei termini (entro 48 mesi dal versamento), il decreto prevede il diritto al rimborso dell’Ire e dell’Ires per un importo massimo pari al 10% dell’Irap dell’anno di competenza. I contribuenti, invece, che non hanno presentato istanza per gli anni pregressi, entro 48 mesi dal versamento, possono comunque presentare istanza di rimborso esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate. L’articolo 7 introduce una novità in materia di pagamento dell’Iva (c.d. Iva di cassa). La misura è prevista in via sperimentale per gli anni 2009, 2010 e 2011. Si prevede, in sintesi, che il pagamento dell’Iva è differito al momento dell’effettivo incasso del corrispettivo. L’efficacia della norma è subordinata alla preventiva autorizzazione dell’Unione europea. Con successivo decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze sarà stabilito il volume d’affari dei contribuenti nei cui confronti la previsione è applicabile nonché ogni altra disposizione di attuazione. L’articolo 8 prevede la possibilità di integrare gli attuali indici e parametri di congruità (studi di settore) anche tenendo conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a particolari settori e aree tematiche. L’integrazione tiene anche conto dei dati di contabilità nazionale. L’articolo 9 dispone che, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in commento (27 gennaio 2009), saranno stabilite le modalità per favorire l’intervento delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie dirette ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L’articolo 10 prevede una riduzione, nella misura di 3 punti percentuali, dell’acconto dell’imposta sull’Ires e sull’Irap dovuto (per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge in oggetto) dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, D.p.r. n. 917/86 ( società di capitali e cooperative e altri soggetti Ires). Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del decreto (29 novembre) hanno già provveduto al pagamento dell’acconto nella misura del 100%, spetta un credito di imposta in misura corrispondente alla riduzione dei tre punti percentuali da utilizzare in compensazione con i versamenti da effettuare con il modello F24. L’articolo 11 dispone un rifinanziamento, fino al limite massimo di 450 milioni di €, del Fondo di garanzia per le PMI facente capo al Ministero dello Sviluppo Economico. Lo stesso Fondo viene esteso anche alle imprese artigiane. L’organo competente a deliberare in materia di concessione delle garanzie è integrato con i rappresentanti delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle imprese artigiane. Il 30% delle risorse destinate al rifinanziamento è riservato agli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi di cui all’articolo 13, D.l. 269/03, convertito dalla Legge n. 326/03. Gli interventi di garanzia del Fondo per le piccole e medie imprese sono assistiti dalla garanzia di “ultima istanza” da parte dello Stato secondo criteri e modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. L’articolo 16 è diretto a ridurre i costi amministrativi per le imprese semplificando una serie di procedure. In particolare: • è previsto che nella procedura di interpello all’Amministrazione finanziaria, per l’applicazione di norme antielusive (ex articolo 21, comma 9, legge n. 413/91) la mancata comunicazione del parere da parte dell’Agenzia delle Entrate decorsi 120 giorni e ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente, equivale a silenzio assenso; • è soppresso l’obbligo (ex articolo 37, commi da 33 a 37-ter, D.l. 223/06) per i commercianti al minuto e per le imprese della grande distribuzione di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni dei servizi di cui agli articoli 2 e 3 del D.p.r. n. 633/72; • è soppresso l’obbligo per i titolari di partita Iva che intendono effettuare le operazioni di compensazione per importi superiori a 10.000 €, di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, l’importo e la tipologia dei crediti oggetto di compensazione; Infine, la disposizione in oggetto prevede che le imprese costituite in forma societaria (quindi anche cooperativa) sono tenute ad indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione nel registro delle imprese. Tutte le imprese già costituite in forma societaria alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, devono comunicare entro 3 anni dalla medesima data, l’indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese. L’iscrizione nel registro delle imprese e le eventuali variazioni dell’indirizzo di posta elettronica certificata sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria. La consultazione in via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata nel registro delle imprese è libera e senza oneri. L’estrazione di elenchi ed indirizzi è consentita solo alle pubbliche amministrazioni per le comunicazioni di loro competenza. Il provvedimento dovrà passare al vaglio del Parlamento per la conversione in legge. |
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In questi ultimi mesi, a seguito di alcune sentenze della Corte di Cassazione, è tornata di attualità la problematica relativa all’imponibilità, o meno, ai fini ICI dei fabbricati rurali posseduti dagli imprenditori agricoli. Confcooperative ha ritenuto la questione chiusa già dopo l’approvazione della finanziaria 2008 (Legge n. 244/07) e, quindi, ha fornito il proprio parere sulla questione (Circolare del Servizio Legislativo e Legale, d’intesa con l’Unicaf, n. 7/08) che si trascrive integralmente: A seguito dell’art. 42-bis del D.L. 159/2007, convertito con Legge n. 222/07, è stato modificato il comma 3-bis dell'articolo 9 del D.L. n. 557/1993, riconoscendosi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile, comprese quelle destinate alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti in prevalenza dai soci. Il riconoscimento della “ruralità fiscale” implica l’esclusione dall’assoggettamento ai fini ICI, con conseguente esonero dal pagamento di tale tributo. Ora, con l’art. 2, comma 4, della Finanziaria 2008, con una norma restrittiva nei confronti delle società cooperative, viene stabilito che non è ammessa la restituzione di somme eventualmente versate a titolo di imposta comunale sugli immobili ai Comuni, per periodi di imposta precedenti al 2008, da parte delle cooperative agricole e loro consorzi che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, con riguardo alle costruzioni necessarie allo svolgimento di tali attività. Pertanto: 1. le cooperative che fino al 31/12/07 hanno pagato l’ICI non possono richiedere il rimborso; 2. le cooperative che non hanno pagato l’ICI non dovranno più pagarla (anche se il Comune dovesse chiedere alla cooperativa di assolvere l’imposta) in quanto la Legge n. 222/07 ha chiarito che i fabbricati delle cooperative agricole sono strumentali e, quindi, esclusi dall’ICI. Ovviamente occorre che il fabbricato sia effettivamente utilizzato per l’attività agricola.
Con la circolare, vista la norma introdotta nella finanziaria (articolo 2, comma 4) che fissava un termine per la richiesta del rimborso, Confcooperative si è astenuta dal chiedere nuovi interventi legislativi, pur ritenendo del tutto errata l’apposizione del termine in parola, perché lo ha considerato come un punto di equilibrio con l’Associazione Nazionale comuni italiani, la quale, come si ricorderà, minacciava l’insolvenza dei molti comuni in caso di conferma della restituzione dell’Ici percepita negli anni pregressi. La Corte di Cassazione, invece, non tenendo conto dell’articolo 42-bis del D.l. n. 159/07, convertito con legge n. 222/07 e dell’articolo 2, comma 4, della legge n. 244/07 (evidentemente gli avvocati della cooperativa non hanno invocato la novella legislativa) ha statuito che l’attribuzione di una rendita catastale ad un fabbricato rurale è condizione sufficiente e necessaria per l’assoggettamento ad Ici, mancando un collegamento normativo tra la ruralità dei fabbricati e l’esenzione Ici. Cosa non vera perché l’articolo 2, comma 4, legge n. 244/07, contiene il collegamento normativo ma, non essendo stato invocato dalla cooperativa, la Cassazione si è pronunciata come se la norma non esistesse. Peraltro le pronunce della Suprema Corte, contrarie ad altre pronunce emanate dalla stessa Corte fino al 2007, non tengono conto di alcuni dati di fatto e di diritto piuttosto rilevanti e che di seguito si ricordano. 1) La volontà del legislatore del D.Lgs n.504/92 di non considerare soggetti a tassazione i fabbricati rurali, poiché alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo dell’ICI i soli fabbricati soggetti ad ICI erano quelli che erano (o che dovevano essere) iscritti in Catasto Edilizio Urbano, esclusi quindi i fabbricati rurali. 2) La dubbia costituzionalità di un principio di diritto o di fatto per cui la revisione del Catasto, operata qualche anno dopo l’entrata in vigore dell’ICI con finalità di censimento di tutto il patrimonio immobiliare, possa determinare ipso facto la tassazione di cespiti che con la legge istitutiva venivano esclusi. 3) La chiara lettera del richiamato articolo 2, comma 4, della legge n. 244/07 che, a prescindere dall’esito della pronuncia della Consulta, sancisce inequivocabilmente il rapporto diretto tra fabbricati rurali e non debenza dell’ICI. 4) La posizione dell’Amministrazione finanziaria (Ministero delle finanze, Agenzia del territorio) che ha sempre riconosciuto pacificamente la non debenza dell’ICI sui fabbricati rurali.
L’Anci Emilia Romagna (Circolare del 24/9/08) e da ultimo l’IFEL, fondazione Anci, (Circolare del 24/11/08) hanno chiesto ai comuni di attivarsi per chiedere il pagamento ICI agli imprenditori agricoli, anche se non richiesti prima, per gli anni non prescritti. L’Anci, ovviamente, sulla sola base delle sentenze della Cassazione e dimenticando le leggi del 2007 è tornata alla carica ponendo molti interrogativi alle nostre cooperative agricole le quali chiedono come comportarsi. In merito, molte sono state (e talune sono tutt’ora in corso) le iniziative parlamentari relative alla introduzione di nuove norme chiarificatrici al fine di porre fine alla vexata quaestio. Due emendamenti che avrebbero potuto porre fine alla questione proprio il 25-11-08 sono stati approvati dalla Commissione Agricoltura del Senato ma, poi, respinti in Aula. Sicuramente non mancheranno ulteriori iniziative ma nel frattempo le associate chiedono come comportarsi. Pur lasciando ad ogni cooperativa la scelta in merito, riteniamo che se la normativa attuale non verrà modificata (articolo 42-bis, legge n. 222/07 e articolo 4, comma 2, legge n. 244/07) sui fabbricati rurali effettivamente strumentali alla attività agricola l’ICI non va assolta. In merito ai rimborsi (articolo 2, comma 4, legge 244/07) si evidenzia che la questione è oggi all’esame della Corte Costituzionale (a seguito di rinvio della Commissione Provinciale Tributaria di Chieti) e la Confcooperative sta fornendo tutto il proprio sostegno al Consorzio che in sede di contenzioso davanti alla Commissione Tributaria, ha posto la questione di legittimità costituzionale del termine di decorrenza dell’articolo 42-bis della citata legge. Per una migliore comprensione della questione e per l’estrapolazione di argomentazioni da utilizzare davanti alle Commissioni Tributarie di primo e secondo grado, si allega la memoria di costituzione davanti alla Corte Costituzionale. In conclusione, si ritiene che esistono le argomentazioni giuridiche per resistere alle illegittime richieste dei comuni per i fabbricati in parola. |
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E’ legittimo da parte del Comune assoggettare tutte le superfici aziendali alla tassa rifiuti? La tassa per lo smaltimento dei rifiuti è disciplinata dagli articoli da n° 58 a 89 del decreto legislativo n° 507/93. Il Comune deve istituire una tassa annuale da disciplinare con apposito regolamento per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, svolto in regime di privativa. Questo vuol dire, da un lato, che i cittadini sono obbligati ad utilizzare il servizio comunale di smaltimento rifiuti, e non possono dunque rivolgersi ad altri per tale prestazione, dall’altro che i Comuni da parte loro sono tenuti a predisporre e prestare il servizio stesso. La legittimità della pretesa fiscale esige modalità di svolgimento del servizio, in modo che l’utente possa agevolmente avvalersene. Quindi il decreto 507/93 prevede che il Comune adotti un Regolamento e tariffe per istituire il servizio e procedere alla qualificazione dei rifiuti. L'articolo 62, primo comma, del Dlgs n. 507/1993 delinea il presupposto per l'applicazione del tributo e, nei commi successivi, ne esplicita le cause di esclusione. Si riporta il testo dell’articolato su citato che risulta di particolare interesse: “art. 62” Presupposto della tassa ed esclusioni. 1. La tassa e' dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio e' istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, comma 4. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa e' dovuta anche quando nella zona in cui e' attivata la raccolta dei rifiuti e' situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato. 2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perche' risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilita' nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. 3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune puo' individuare nel regolamento categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attivita' viene svolta.”
L'elemento
dell'occupazione ha carattere di presunzione di potenzialità o attitudine a
produrre rifiuti, ma la normativa introdotta dal Dlgs n. 507/1993 degrada la
preesistente presunzione assoluta (iuris et de iure) in presunzione
relativa (iuris tantum), che ammette la prova contraria da parte del
contribuente. Quindi è del tutto evidente che i locali dove vi sono posizionate stabilmente vasche, silos, e/o cisterne per lo stoccaggio del vino non vanno computate ai fini della determinazione del TARSU. Inoltre con il decreto 5 febbraio 1997, n° 22 (decreto Ronchi), emanato in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti, sono state introdotte radicali novità in tema di gestione dei rifiuti, che coinvolgono anche i Comuni, delimitando la privativa comunale alla gestione dei rifiuti urbani, nonché di quelli assimilati destinati dalle attività economiche allo smaltimento. I prodotti avviati al riciclo da parte degli operatori possono essere quindi conferiti a ditte private autorizzate ovvero ancora utilizzati come combustibili dagli stessi produttori, con conseguente riflesso sull’ammontare della tariffa applicabile. Vengono altresì esclusi dalla privativa: · le materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell’attività agricola; · le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido.
Inoltre è prevista una nuova classificazione dei rifiuti: 1. a seconda della loro provenienza si distinguono in urbani, se formati in luoghi ad uso di civile abitazione, e speciali, se prodotti dalle attività economiche; 2. a seconda della loro pericolosità si distinguono in pericolosi e non pericolosi. Da ciò si deduce che la parte della superficie dei locali e delle aree scoperte sulla quale per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati, al cui smaltimento è tenuto a provvedere a proprie spese il produttore in base alla norme vigenti, non si computa ai fini della determinazione della tariffa. Nella determinazione della superficie computabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, di regola, si formano rifiuti speciali non assimilati, alla cui determinazione i produttori sono direttamente tenuti e che, come effetto della lavorazione industriale, prevalgono su ogni altro tipo, mentre restano oggetto del computo tutti i vani accessori e pertinenziali dei locali destinati ad attività produttive industriali, ove non si producono di regola i predetti rifiuti, oppure quando i rifiuti che si producono sono assimilati ai rifiuti urbani (C.d.s., sez. V, 19 settembre 1995, n. 1314).
Si può quindi affermare che oltre ai locali dove vi sono le vasche di stoccaggio dei vini, anche i locali o le aree scoperte dove vi sono le vasche di convoglio delle uve, le pigiatrici, ed i vinificatori non devono essere comprese nel calcolo della superficie di riferimento per il calcola della TARSU. Infine si precisa che la norma prevede che tali cause di esclusione siano fatte valere dal contribuente in occasione della presentazione della denuncia originaria o di variazione da presentare entro il 20 gennaio di ogni anno, ma concordiamo con la più qualificata dottrina, la quale sostiene che - vertendosi in tema di esclusione dalla tassa e non di agevolazioni - l'eventuale mancata indicazione nella denuncia comporta soltanto l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente, con diritto allo sgravio o restituzione della tassa.
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Si comunica che, con decorrenza dal 1°marzo 2009, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. ha disposto una nuova emissione di BFP (comunicato pubblicato nella G.U. n. 49 del 28 febbraio 2009) distinti con la sigla “B 53”. Il tasso minimo, è fissato nella misura del 1,00%. Conseguentemente, con decorrenza 1°marzo 2009, la remunerazione massima considerata deducibile in capo alla cooperativa, ex articolo 1, comma 465, Legge n. 311/04 (Finanziaria 2005) ammonta al 1,90 % (1,00% + 0,90%). Il tasso massimo, è fissato nella misura del 3,60%. Pertanto, sia per i prestiti sociali sia per i dividendi, il nuovo tasso massimo non può superare il 6,10% (3,60% + 2,50%).
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La versione 2006 della guida costituisce un valido strumento per tutti gli imprenditori agricoli che desiderano approfondire le tematiche fiscali relative al settore: dalle imposte sul reddito all'IRAP, dall'IVA alle altre imposte indirette. |
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Si comunica che, con decorrenza dal 1° febbraio 2006, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. ha disposto una nuova emissione di BFP (comunicato pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2006) distinti con la sigla “B 16”. Il tasso minimo è fissato nella misura dell’1,70%. Conseguentemente, con decorrenza 1/02/2006, la remunerazione massima considerata deducibile in capo alla cooperativa, ex articolo 1, comma 465, Legge n. 311/04 (Finanziaria 2005) ammonta al 2,60 % (1,70% + 0,90%). Il tasso massimo è fissato nella misura del 3,70%. |
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Con Deliberazione n. 107-1659 del 28 novembre 2005 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare la “Guida all’accertamento del possesso dei requisiti delle figure professionali operanti in agricoltura ed alla applicazione delle normative riguardanti la conservazione dell’integrità fondiaria - Istruzioni per l’applicazione delle normative connesse ai D.lgs nn.99/04 e 101/05.” Tale provvedimento è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 2 al n. 49 del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 7 dicembre 2005. Il Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 99 (“Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazioni amministrativa in agricoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, lettere d, f, g, l, e, della legge 7 marzo 2003, n. 38”) ha apportato una serie considerevole di innovazioni in materia di riconoscimento delle figure professionali esistenti in agricoltura e per quanto riguarda la conservazione dell’integrità fondiaria. In particolare: a – all’art. 1 (Imprenditore Agricolo Professionale), ha previsto la nuova figura professionale dell’Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) che sostituisce l’Imprenditore Agricolo a Titolo Professionale (IATP) previsto dalla L 153/75; b – all’art. 7 (conservazione dell’integrità fondiaria) ha definito cosa si intende per Compendio Unico, cioè la dimensione aziendale minima per il raggiungimento della quale sono previste agevolazioni. Tale Decreto Legislativo è intervenuto modificando parzialmente la normativa preesistente, per cui si è determinata una condizione di indeterminatezza soprattutto per quanto riguarda le competenze dei vari Enti nell’applicazione di detta normativa. Questo stato di indeterminatezza ha
coinvolto anche l’attività della Regione, per cui si è ritenuto opportuno
intervenire con l’adozione di un provvedimento chiarificatore "Guida
all'accertamento dei requisiti professionali....." |
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L’articolo 10 del D.L. n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla L.n. 80/2005, introducendo varie novità in materia di agricoltura (tra cui l’eliminazione della soglia di € 20.658,28 per poter applicare il regime speciale Iva), ha stabilito che entro il 31/12/2005 sono rideterminate, con decreto interministeriale, ex articolo 34, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione per la cessione dei prodotti agricoli ed ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata al D.P.R. 633 sopra citato. Tali percentuali determinano l’Iva detraibile nel regime speciale. In data 23 dicembre 2005 il Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali ha emanato il provvedimento di cui all’oggetto. Il Decreto è stato pubblicato nella G.U. n. 304 del 31 dicembre 2005. Le nuove percentuali sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti, compresi nella tabella A sopra citata allegata alla presente, nelle seguenti misure: a) prodotti di cui ai numeri 1) e 2), con esclusione degli animali vivi della specie bovina e del genere bufalo, e numero 4), esclusi le rane ed il pollame indicato all’articolo 2,punto 2, lettera a) del D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587: 7,30%; b) prodotti di cui al numero 5), escluse le carni, frattaglie e parti di pollame indicate all’articolo 2, punto 2, lettera a) del D.P.R. 3 marzo 1993, n. 587: 8,30%; c) latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, zephir, latte cagliato, siero di latte, latticello o latte battuto e altri tipi di latte fermentati o acidificati; prodotti di cui al numero 9), escluso il latte fresco non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie, nonché ai numeri 11), 12), 34), 47), 48), 49), 56): 8,80%; d) prodotti di cui al numero 36): 12, 30%. Le nuove percentuali di compensazione hanno effetto dal 1° gennaio 2006. |
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(da IlSole24Oreonline) Più luce sulle novità introdotte dalla legge 80/05 sulla competitività. Con la circolare 1/E del 17 gennaio 2006, l'agenzia delle Entrate ripercorre infatti le modifiche al regime speciale Iva per i produttori agricoli (articolo 34 del Dpr 633/722) previste dal decreto legge 35/05. La principale novità introdotta dall'articolo 10 del decreto legge 35/05 è l'applicazione del regime speciale di detrazione per tutte le imprese agricole, indipendentemente dal volume d'affari realizzato (anche se di ammontare superiore a 20.658,28 euro). In realtà, così è sempre stato ma solo in virtù di continue disposizioni di proroga. La circolare della Agenzia esamina in primo luogo la modifica introdotta alla lettera c) dell'articolo 34 sui criteri di liquidazione dell'Iva da parte delle cooperative agricole che effettuano prevalentemente cessioni di prodotti conferiti dai soci, anche previa manipolazione o trasformazione. Prima della modifica la detrazione forfettaria, in base alle percentuali di compensazione, era limitata all'ammontare delle cessioni effettuate dalla cooperativa, corrispondente agli apporti eseguiti dai soci. Di conseguenza, in presenza di acquisti anche da terzi, sulle cessioni la detrazione scattava nei modi ordinari e per gli acquisti promiscui se ne determinava l'ammontare mediante il pro-rata. Con la nuova disposizione, invece, se i prodotti ceduti rientrano nella prima parte della tabella A allegata al Dpr 633/72, la detrazione forfettizzata si applica anche con riferimento ai prodotti acquistati da terzi purché in misura non prevalente. Ad esempio, una cantina sociale che acquista uve da non soci per il 30%, prima delle modifiche introdotte con il decreto legge 35/05 applicava la detrazione con le percentuali di compensazione sul 70% dell'ammontare delle cessioni di vino. Dopo le modifiche, essendo il prodotto venduto compreso nella prima parte della tabella A, la coop applica invece il regime speciale sull'ammontare complessivo delle operazioni effettuate. Per quanto riguarda la data di decorrenza l'Agenzia, contrariamente a quanto affermato per le attività agricole connesse con la circolare 44/E del 14 maggio 2002, non ritiene applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 212/00 (Statuto del contribuente). In base alla legge, per i tributi periodici le modifiche legislative si applicano dal periodo d'imposta successivo. E, secondo le Entrate, non si applica nemmeno il rinvio di 60 giorni previsto nell'ipotesi dell'introduzione di nuovi adempimenti per i contribuenti. Il decreto legge 35/05 è entrato in vigore il 17 marzo 2005. L'Agenzia chiarisce che il nuovo regime decorre dalle operazioni registrate da aprile 2005, quindi dalla liquidazione effettuata a maggio o da quella di agosto per i trimestrali. La rettifica della detrazione. L'Agenzia ricorda che per effetto del passaggio al regime speciale di detrazione, per l'intera attività svolta si applica la rettifica di detrazione secondo l'articolo 19-bis 2 del Dpr 633/72. Il calcolo è difficile in quanto la detrazione analitica è stata esercitata dalla cooperativa nei periodi precedenti, per intero relativamente ai beni destinati alla rivendita e in base alla percentuale del pro-rata, che variava di mese in mese, per gli altri beni e servizi. Ma non è nemmeno possibile stabilire quanto prodotto in giacenza al 31 gennaio 2005 è stato ottenuto con prodotti dei soci o con quelli acquistati. Determinare quindi la quantità, ad esempio di vino ottenuto con prodotti di terzi, sul cui ammontare applicare il 12,5% al fine di calcolare l'Iva a debito, è un'operazione impossibile da compiere con esattezza. Le altre modifiche. La circolare dell'Agenzia evidenzia anche la modifica introdotta al comma 4 dell'articolo 34. In sostanza, in presenza di operazioni straordinarie (cessione d'azienda, donazione, conferimento), qualora il cedente avesse operato in regime speciale, il soggetto che subentra nell'impresa agricola, qualora adotti il regime speciale, può applicare la detrazione in base alle percentuali di compensazione anche sui prodotti agricoli giacenti al momento del passaggio. La circolare 1/E ricorda inoltre che è stato rimodulata l'opzione per il regime ordinario da parte delle imprese agricole, per la quale è ora previsto il vincolo triennale e non quinquennale |
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Con circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34 del 15 luglio 2005, sono state chiarite le modalità di determinazione dell'lres da parte delle società cooperative, a seguito delle modifiche introdotte dalla Finanziaria 2005, in base alle quali dal 2004 (per esercizi solari) le cooperative a mutualità prevalente e i loro consorzi possono accantonare gli utili dell'esercizio a riserva minima obbligatoria, in base all'art. 12, L. 16.12.1977, n. 904, non facendoli così concorrere alla formazione del reddito imponibile, escludendo la percentuale del 30% (20% per le cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi). Ai sensi del comma n. 463, le somme destinate ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono esenti da imposte e sono deducibili dalla base imponibile nel limite del 3% dell'utile. L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti anche in merito alla disciplina fiscale applicabile alle cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente e alle banche di credito cooperativo, nonché al trattamento fiscale degli interessi corrisposti ai soci e all'eliminazione delle interferenze fiscali dal bilancio. |
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Articolo di Gian Paolo Tosoni comparso su IlSole24Ore di martedì 21 giugno 2005 I fabbricati strumentali hanno le caratteristiche della «ruralità» e per questo non pagano l'imposta I fabbricati strumentali delle cooperative agricole hanno le caratteristiche per essere definiti rurali e quindi non sono soggetti a Ici. Questa è la conclusione cui è giunta la Corte di cassazione con la sentenza 6884 del 4 marzo 2005, depositata il 1° aprile, confermando quanto già espresso in un'altra sentenza (la 1.330 del 21 gennaio 2005) e mettendo forse la parola fine a contrastanti o opposte pronunce delle Commissioni tributarie regionali (da ultimo, Ctr Veneto, sentenza 18/19/05 del 6 aprile 2005 depositata il 6 giugno). I fabbricati rurali sono generalmente sprovvisti di rendita essendo iscritti nel catasto terreni. Non essendo quindi iscritti o iscrivibili nel catasto urbano, essi sono non soggetti all'imposta comunale (articolo 2 del Dlgs 504/92). L'evoluzione normativa ha portato che in determinati casi (esempio nuove costruzioni, trasferimento della proprietà) sussiste l'obbligo dell'iscrizione nel catasto urbano nella particolare categoria «D10». Ciò nonostante l'esclusione da Ici rimane, come confermato dall'agenzia delle Entrate con circolare 50 del 20 marzo 2000. I fabbricati, diversi da quelli abitativi, sono rurali qualora siano strumentali alle attività agricole di cui all'articolo 32 del Tuir (comma 3 bis Dl 557/93 convertito nella legge 133/94). Questa previsione normativa è stata introdotta nel 1998 dal Dpr 139/98. L'articolo 32 del Tuir classifica le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali, nonché le attività connesse di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del Codice civile (manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo e dall'allevamento). La Cassazione - in entrambe le sentenze citate - attribuisce molta importanza al fatto che con il Dpr 139/98 sia stato previsto che per i fabbricati strumentali non occorre il collegamento funzionale con il terreno; da qui la circostanza che anche le costruzioni delle cooperative agricole che svolgono una funzione strumentale per le attività di trasformazione e vendita dei prodotti agricoli conferiti dai soci possano essere considerati rurali. E ciò a maggior ragione se si considera che la cooperativa agricola di fatto prosegue il processo produttivo del prodotto ottenuto sul fondo e nell'allevamento del socio provvedendo alla vendita anche previa manipolazione o trasformazione. A seguito delle due sentenze della Corte di cassazione le cooperative agricole si sentono legittimate a non effettuare il pagamento dell'Ici sui fabbricati strumentali (per le abitazioni l'imposta dovrebbe essere comunque dovuta in quanto la ruralità è strettamente collegata alla presenza di terreno coltivabile, ai sensi dell'articolo 9 del Dl 557/93). Qualora la cooperativa, al fine di evitare l'attività di accertamento da parte del Comune con l'applicazione delle relative sanzioni, provveda a effettuare il versamento per chiederne successivamente il rimborso, può contare, in sede di Commissione tributaria, su dei precedenti giurisprudenziali inequivocabili. Per queste ragioni è auspicabile che il legislatore provveda in via definitiva a riconoscere il carattere di ruralità ai fabbricati delle cooperative agricole e ne ha l'occasione con il disegno di legge sulle costruzioni rurali in corso di esame presso le commissioni parlamentari. È il caso di osservare il diverso e per certi aspetti rivoluzionario approccio interpretativo fornito dalla Cassazione nelle sentenze in esame. Le società cooperative agricole non sono mai state confuse con le imprese agricole individuali o societarie, ma hanno sempre avuto una collocazione giuridica e fiscale autonoma e perfettamente regolata dalle norme. Di fatto la Cassazione colloca le cooperative agricole nell'articolo 32 del Tuir poiché solo in questo caso i fabbricati possono avere il requisito della ruralità. L'articolo 32 classifica peraltro le attività di trasformazione e simili come connesse alle attività agricole, mentre per le cooperative queste attività sono principali. Anche l' articolo 2.135 del Codice civile separa chiaramente gli imprenditori agricoli che svolgono le attività tradizionalmente agricole dalle cooperative agricole alle quali è dedicata una norma specifica (articolo 1, comma 2 del Dlgs 228/01). Secondo il contenuto interpretativo della Cassazione le società cooperative agricole potrebbero essere collocate nello stesso ambito delle imprese agricole e ciò a tutti gli effetti, ma questo richiederebbe un notevole riassetto normativo. |
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In data 29 dicembre 2004 è stata approvata la Legge Finanziaria 2005, che comprende un unico articolo di 572 commi. Nell’ambito della legge Finanziaria i commi dal 460 al 466 “Regimi speciali: Società Cooperative” introducono in via definitiva il nuovo regime fiscale per la cooperazione, al termine del periodo transitorio 2002- 2003 previsto dal decreto legge 63/2002 , poi convertito nella legge 112/2002, i cui effetti sono scaduti. Si tratta di un provvedimento particolarmente atteso dal mondo della cooperazione , che non ripristina purtroppo le agevolazioni pre-esistenti al periodo transitorio, pur comportando comunque un modesto incremento delle stesse rispetto agli ultimi due esercizi . E’ quindi un regime oneroso ( si prevede che per il 2004 il sistema cooperativo verrà a versare al fisco 500 milioni di euro dovuti all’IRES applicata sui redditi fiscali ) ma che risulta compatibile con la vita e lo sviluppo delle cooperative, secondo il giudizio formulato dal nostro Presidente Confederale Luigi Marino, il quale ha anche ricordato che solo grazie al lavoro di Confcooperative si è riusciti a respingere i tentativi di addebitare alla cooperazione la “quadratura” dei conti pubblici a seguito dei tagli sull’IRPEF. Di seguito si fornisce un riassunto delle nuove agevolazioni fiscali che troveranno applicazione sul reddito dell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2003. (quindi in via generale a partire dal reddito dell’esercizio chiuso il 31.12.2004). Per le COOPERATIVE A MUTUALITA’ PREVALENTE l’agevolazione di cui all’articolo 12 della legge 904/77 (per la quale non costituiscono reddito imponibile le somme destinate alle riserve indivisibili)NON si applicherà: - sulla quota del 20% degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi e delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi. - Sulla quota del 30% degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi. In pratica , rispetto alla situazione del biennio uscente, per le cooperative agricole la quota di utile non tassato passerebbe dal 69,2% all’80% , per le altre cooperative passerebbe dal 53,3% al 70%. Per le cooperative agricole l’esenzione dettata dall’articolo 10 del DPR 601/73 continuerà ad applicarsi ( nei casi in cui la cooperativa abbia prodotto esclusivamente redditi di cui all’articolo 32 del testo Unico Imposte sui Redditi ) sulle variazioni in aumento del reddito imponibile . Per le cooperative di produzione lavoro l’esenzione IRES ( se il rapporto tra costo lavoro dei soci e totale di tutti gli altri costi , esclusi quelli per acquisto di materie prime e sussidiarie è almeno pari al 50%) o la riduzione dell’aliquota IRES alla metà ( nel caso in cui tale rapporto sia superiore al 25% e inferiore al 50% ) prevista dall’articolo 11 del DPR 601/73 si potrà applicare solo sul reddito derivante dall’indeducibilità dell’IRAP. In pratica per entrambi i casi si tratta di una riconferma delle disposizioni transitorie, d’ora in poi definitive, introdotte dalla legge 112. Per le cooperative sociali che rispettino i requisiti della legge 381/91, potranno continuare ad applicarsi in toto le agevolazioni pre esistenti alla legge 112/2002, così come anche per le cooperative di garanzia fidi. Per le COOPERATIVE DIVERSE DA QUELLE A MUTUALITA’ PREVALENTE l’agevolazione dell’articolo 12 della legge 904/77 si potrà applicare soltanto sulla quota dell’utile inviato alla riserva legale obbligatoria ( 30% anche per queste cooperative, in quanto anch’esse agevolate, sia pure in misura diversa da quelle a mutualità prevalente), purchè ne sia prevista la natura di indivisibilità, attraverso il recepimento a statuto dei requisiti dell’articolo 2514 del codice civile. Le cooperative a mutualità non prevalente, che Non recepiscono a statuto i requisiti di cui art. 2514 viceversa non godranno di alcuna agevolazione e invieranno alla riserva legale obbligatoria il 20% dell’utile netto. La Finanziaria introduce inoltre un inasprimento fiscale a carico delle cooperative che raccolgono prestiti in denaro dai loro soci persone fisiche e li remunerano attraverso la corresponsione di interessi, assoggettati alla tassazione a titolo d’imposta nella misura del 12,5%. Gli interessi passivi corrisposti ai soci diventano indeducibili ai fini IRES, in capo alla cooperativa, per la parte che supera l’ammontare complessivo calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90 per cento. In pratica verranno ad essere tassati gli interessi corrisposti ai soci per la parte eccedente al 2,5% ( cioè 1,6% che è il tasso minimo di interesse dei B.P.F. più lo 0,9%).
Per quanto concerne il settore dell’AGRICOLTURA, cooperative comprese, la Finanziaria proroga per un ulteriore anno : - il regime speciale IVA - l’aliquota IRAP ridotta nella misura dell’1,9% - i benefici della piccola proprietà contadina ( imposte di registro e ipotecaria fisse, imposta catastale all’1%) per gli acquisti di terreni agricoli. In particolare l’aliquota ridotta IRAP può essere applicata anche dalle cooperative agricole , mentre le stesse utilizzeranno le agevolazioni della piccola proprietà contadina, qualora in possesso dei requisiti di I.A.P. ( imprenditore agricolo professionale) e qualora la denominazione contenga le parole “società agricola”. In pratica si applica l’IRAP all’1,9% per il periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2005 , per quello in corso al 1° gennaio 2005 l’aliquota è pari al 3,75 %.
Per quanto concerne le disposizioni fiscali diverse contenute nella Finanziaria 2005, si segnalano tra le altre quelle del comma 300 ( aumento degli importi fissi dell’imposta di registro, della tassa di concessione governativa, dell’imposta di bollo, delle imposte ipotecarie e catastali) e quelle del comma 347 ( riduzione dell’IRAP per gli incrementi di personale nei 3 periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12. 2004 e per l’aumento della deduzione forfettaria a beneficio dei contribuenti minori, sino ad una base imponibile di euro 180.999,91).
ULTERIORI MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL DIRITTO SOCIETARIOCon il Decreto legislativo 28 dicembre 2004 n. 310, pubblicato in G.U. 305 del 30712/2004, il Governo ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina del diritto societario ( Decreto legislativo n. 6/2003) recependo per altro le indicazioni di Confcooperative, per quanto concerne le norme di specifico interesse per le imprese cooperative. In tale decreto viene per altro fissato in via definitiva il termine del 31 marzo 2005 per il recepimento delle nuove norme attraverso la modifica degli statuti, mentre il decreto cosiddetto “Milleproroghe” , anch’esso approvato in via definitiva , pone al 31 marzo 2005 anche il termine per l’iscrizione all’Albo delle imprese cooperative. Le Banche di Credito Cooperativo dovranno viceversa modificare i loro statuti ed iscriversi all’Albo entro il 30 giugno 2005 , mentre per i Consorzi Agrari continueranno ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge 366/2001 : quindi i Consorzi Agrari saranno da considerarsi alla stregua di cooperative a mutualità prevalente senza bisogno di adeguamento dei loro statuti, permanendo solo l’obbligo di iscrizione all’Albo, in apposita Sezione e Categoria, entro il succitato termine del 31 marzo 2005. Di seguito si evidenziano le modifiche al codice civile di rilevanza per le imprese cooperative apportate dal decreto 310/2004. 1) Viene modificato l’articolo 2513 ( criteri per il calcolo della mutualità prevalente) precisandosi che nel computo della prevalenza per le cooperative di lavoro sono ricomprese anche le forme di apporto mutualistico diverse dal lavoro di tipo subordinato ( incluso nella voce B9 dei costi della produzione), vale a dire le prestazioni dei soci sotto forma di collaborazioni a progetto e/o di lavoro autonomo ( incluse nella voce B7 dei costi della produzione), ovviamente raffrontate al totale dei costi di B7 aventi la medesima natura. 2) Viene previsto che nelle cooperative agricole composte da tre a otto soci ( art. 2522) che devono applicare le disposizioni delle s.r.l. , possono essere ammesse oltre che le persone fisiche, anche le società semplici operanti in agricoltura. 3) Nell’ambito del secondo comma dell’articolo 2527 viene soppresso il divieto per i soci di esercitare in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa. Il divieto sussiste ora per l’esercizio di imprese in concorrenza con quella della cooperativa. Tale modifica rende possibile tra l’altro la permanenza di rapporti di partecipazione tra cooperative agricole per i reciproci conferimenti di prodotti da commercializzare, al fine di integrare la gamma di prodotti complementari. 4) Viene soppresso il limite di tre mandati consecutivi per la nomina a membro del consiglio di amministrazione in cooperative che applicano le regole delle s.p.a. ( art. 2542) e l’obbligo di indicare a statuto il limite al cumulo delle cariche. 5) Nell’ambito dell’articolo 2525 viene soppresso il limite massimo di euro 500 per la singola quota, limite che rimane solo per il valore nominale della singola azione. Pertanto nelle cooperative con capitale sociale suddiviso in azioni, lo statuto prevederà un valore nominale unitario variabile tra 25 e 500 euro, mentre nelle cooperative con capitale suddiviso in quote ogni socio potrà detenere una quota di importo variabile, sino al limite massimo di euro 100.000 per i soci cooperatori persone fisiche. 6) Viene precisato ( articolo 2545 octies) che a seguito della perdita della mutualità prevalente, l’apposito bilancio da redigersi deve essere specifico, cioè diverso dal normale bilancio di esercizio, e che tale bilancio deve essere notificato al Ministero delle Attività produttive. 7) Viene introdotto un onere aggiuntivo per le cooperative che intendano trasformarsi ( art. 2545 undecies) e più precisamente : - le cooperative nei 12 mesi antecedenti la data dell’assemblea straordinaria devono essere state assoggettate alla revisione. - In mancanza di revisione , la cooperativa deve dimostrare di avere richiesto la revisione all’organo di vigilanza almeno 90 giorni prima della data dell’assemblea straordinaria. 8) viene previsto che le limitazioni alla distribuzione di dividendi ( art. 2545 quinquies 2° comma) e le modalità circa l’assegnazione delle riserve divisibili ( art. 2545 quinquies 3° comma) non si applicano alle cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati.
In conclusione si evidenzia come il movimento cooperativo rimanga tutt’ora in attesa dei decreti correttivi ai criteri di prevalenza ( art. 2513) per specifiche tipologie di imprese cooperative, per la cui emanazione Confcooperative si sta attivamente impegnando. Le cooperative che non avessero ancora provveduto alle modifiche di statuto, modifiche che dovranno prevedere l’inclusione di TUTTI i requisiti mutualistici ai fini fiscali elencati dall’articolo 2514, al fine del conseguimento del presupposto per il riconoscimento della mutualità prevalente e quindi delle agevolazioni fiscali, possono fare riferimento , per la necessaria e qualificata consulenza, ai Centri servizi delle Unioni territoriali di Confcooperative o alla scrivente Federazione.
Ringraziamo Carlo Durando, responsabile dell’area di revisione Confcooperative Piemonte per il prezioso contributo nella predisposizione di questi utili approfondimenti.
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a cura di Carlo Durando
In considerazione di questa premessa, è stata introdotta nel codice civile una disposizione che prevede, all’articolo 2423 bis, che la valutazione delle voci debba essere fatta secondo PRUDENZA e nella PROSPETTIVA DELLA CONTINUAZIONE DELL’ATTIVITA’, nonché tenendo conto DELLA FUNZIONE ECONOMICA DELL’ELEMENTO DELL’ATTIVO O DEL PASSIVO CONSIDERATO.
LE INTERFERENZE
FISCALI IL PATRIMONIO NETTO La nota integrativa deve prevedere appositi prospetti nei quali le poste del patrimonio netto devono essere distinte secondo l’origine, la distribuibilità e la disponibilità. In particolare il prospetto delle riserve deve evidenziare gli utilizzi in esercizi passati ( ad es. per copertura perdite) e la eventuale distribuibilità delle stesse ai soci ( ammissibile solo per le cooperative a mutualità NON prevalente). I FINANZIAMENTI DA SOCI Relativamente ai finanziamenti o prestiti apportati dai soci alla loro società, nell’articolo 2424 codice civile passivo D3, viene inserita la nuova voce “DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI” che accoglie i finanziamenti con obbligo di restituzione. Si ricorda che le cooperative con più di 50 soci dovranno indicare in nota integrativa il rapporto tra complessivo ammontare dei prestiti sociali e valore complessivo del patrimonio netto. In ogni caso la nota integrativa in apposito prospetto dovrà riportare i finanziamenti soci ripartiti per scadenze , con separata evidenziazione di quelli postergati rispetto agli altri creditori. OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA Il legislatore richiede, in accordo con i principi contabili internazionali, la contabilizzazione del Leasing secondo il “metodo finanziario”, per il quale il bene locato deve essere iscritto nel bilancio dell’utilizzatore fra le “immobilizzazioni materiali” e va assoggettato ad ammortamento in funzione della sua vita utile economica : il canone va suddiviso nella sua parte di capitale ed in quella relativa agli interessi . La prima si rileva come debito mentre la seconda va registrata per competenza assieme agli oneri accessori. Il nuovo articolo 2427 ( nota integrativa) dispone inoltre che le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, devono risultare da un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all’onere finanziario effettivo inerente i singoli contratti, l’onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all’esercizio, l’ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione degli ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all’esercizio. OPERAZIONI IN VALUTA La nuova disciplina di bilancio è diversa a seconda che le operazioni in valuta riguardino le immobilizzazioni o l’attivo circolante. In particolare vengono modificati : - l’art. 2425 n. 17 bis in cui si è prevista una voce che riporti l’effetto ( utile o perdita) delle variazioni dei cambi rispetto a quelli adottati alle date di effettuazione dell’operazione. - L’art. 2425 bis per il quale i ricavi, i proventi, i costi e gli oneri delle operazioni in valuta sono rilevati nel conto economico al cambio del giorno in cui si effettua l’operazione posto che i relativi crediti e debiti in moneta estera sono rilevati in contabilità nella moneta di conto al cambio della predetta data. - L’art. 2426 n. 8 bis in cui si prescrive che le attività e passività in valuta ( ad eccezione delle immobilizzazioni) già iscritte ai cambi della data di effettuazione dell’operazione, devono essere valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio, imputando la variazione al conto economico. L’eventuale differenziale positivo su cambi non può essere distribuito fino a quando non sia realizzato con l’estinzione dell’attività o passività che l’ha generato. Per le attività immobilizzate è fatto obbligo di mantenere il cambio “storico”, cioè quello corrente alla data di effettuazione dell’operazione. - L’art. 2427 n. 6 bis dove viene richiesta ( in nota integrativa) una specifica indicazione circa gli effetti che possono derivare da variazione dei cambi rispetto a quelli espressi alla data di chiusura dell’esercizio. Nuove disposizioni riguardano inoltre i contratti cosiddetti “PRONTI CONTRO TERMINE”. Sotto il profilo giuridico tale contratto assume il contenuto di una vendita di titoli “a pronti” con patto di rivendita dei medesimi “ a termine” e ha funzione di investimento/finanziamento con durata prefissata. Come precisato dalla relazione alla legge delega di riforma del diritto societario ( legge 366/2001), invece l’essenza economica dell’operazione è quella di una forma di raccolta e di investimento temporaneo di liquidità e non di transazione in titoli. Perciò in applicazione del principio generale di “prevalenza della sostanza sulla forma” ed in attuazione del criterio direttivo impartito dalla legge delega 366/2001, il decreto legislativo n. 6/2003 di riforma del diritto societario prescrive che le attività relative alle operazioni “pronti contro termine” rimangano iscritte nel bilancio del cedente “a pronti” e che nel bilancio del cessionario “a pronti” sia iscritto il credito corrispondente. Ciò perché la prestazione caratteristica del contratto risiede nell’obbligazione del cessionario “a pronti” a rivendere “a termine”. IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA Una delle novità maggiori del nuovo bilancio è quella che prevede semplificazioni in tema di bilancio in forma abbreviata. In pratica vi sarà la possibilità, nello stato patrimoniale : - di includere i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti ed i ratei e risconti attivi nella voce “Crediti”. - Di includere i ratei e risconti passivi nella voce “Debiti”. Nel conto economico sono previsti diversi raggruppamenti di voci , in particolare le voci raggruppabili sono : - variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione , semilavorati e finiti con le variazioni dei lavori in corso su ordinazione ( voci A2 e A3). - Costi per il personale in un'unica voce, senza le distinzioni dei suoi componenti. - Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni per totale, senza le distinzioni fra ammortamenti di beni materiali ed immateriali e le svalutazioni. - Proventi finanziari da crediti immobilizzati e da titoli immobilizzati ( voci C 16 a, b). - Rivalutazioni di partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie e titoli per totale (voci D 18 a,b,c) - Svalutazioni di partecipazioni , immobilizzazioni finanziarie e titoli per totale ( voci D 19 a,b,c). Inoltre viene eliminato l’obbligo di indicare separatamente le plusvalenze, le minusvalenze e le imposte di esercizi precedenti incluse nei proventi e oneri straordinari ( voci E20,21). Con riguardo alla nota integrativa , una volta divenuta efficace la riforma, sarà invece possibile omettere : - le variazioni intervenute nella consistenza dell’attivo e del passivo. - Le informazioni relative alle azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e titoli e valori simili. - La ripartizione dei ricavi per categorie di attività e aree geografiche. LE ALTRE INFORMAZIONI PER I BILANCI DELLE COOPERATIVE L’articolo 2513 richiede anzitutto che gli amministratori documentino in nota integrativa “ la condizione di prevalenza , evidenziando contabilmente i parametri di prevalenza”. Gli amministratori , come disposto dall’articolo 2528 codice civile, nella relazione al bilancio, devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci, in particolare evidenziando i motivi sottesi ad eventuali reiezioni di domande. L’articolo 2545 richiede agli amministratori ed ai sindaci , in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, di indicare esplicitamente , nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Tali informazioni non sopperiscono ma rafforzano l’obbligo di informativa già pre esistente dettato dall’articolo 2 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, pertanto circa il contenuto da dare a tali informazioni, si veda l'apposito capitolo. La condizione di prevalenza deriva quindi da informazioni di natura contabile che necessitano di una adeguata adozione di piano dei conti, che tenga quanto meno separate le seguente voci : - ATTIVO Crediti verso soci : - ordinari - sovventori - per azioni di partecipazione cooperativa
Immobilizzazioni finanziarie : - partecipazioni in cooperative e consorzi - crediti verso cooperative e consorzi - crediti verso soci
Attivo circolante : - acconti ai soci - crediti verso cooperative e consorzi - crediti verso soci
PASSIVO Debiti : - commerciali verso cooperative e consorzi - finanziari verso cooperative e consorzi - prestiti sociali - ristorni da erogare ai soci - commerciali verso i soci - finanziari verso i soci.
Patrimonio netto : - capitale sociale soci cooperatori - capitale soci sovventori ( Fondo per sviluppo, ammodernamento e innovazione tecnologica) - riserve di rivalutazione - riserva legale ( si ricorda che ad essa va il 30% dell’utile, anziché il 20% ante riforma) - riserve statutarie - riserva straordinaria - riserve divisibili per i soci finanziatori ( se previste a statuto)
CONTO ECONOMICO Valore della produzione : - ricavi delle vendite e prestazioni ai soci - conguaglio conferimenti
Costi della produzione - per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci - per prodotti conferiti dai soci - conguaglio su prodotti conferiti dai soci
Costi per servizi : - per servizi prestati da soci - conguaglio prezzo servizi prestati da soci
Costi per il personale: - Stipendi e salari erogati ai soci - Oneri previdenziali e assicurativi relativi ai soci - Accantonamento TFR soci - Altri costi del personale relativi ai soci - Ristorno a soci ( integrazione salariale)
Oneri finanziari: - interessi da prestiti sociali
Proventi straordinari : - plusvalenze da alienazioni verso soci
Oneri straordinari : - minusvalenze da alienazioni verso soci
DESTINAZIONE DELL’UTILE DI ESERCIZIO Con la riforma del diritto societario le cooperative a mutualità prevale4nte dovranno destinare alla riserva legale obbligatoria il 30% dell’utile civilistico, mentre le cooperative diverse ( a mutualità non prevalente) dovranno destinarvi la percentuale del 20%. La destinazione di utile ai soci cooperatori ( comunque nei limiti fissati dall’articolo 2514) sarà ammissibile solo nel caso in cui il rapporto tra patrimonio netto e totale dell’indebitamento della cooperativa sia superiore ad un quarto. IL TERMINE PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO Il decreto di riforma del diritto societario ha modificato i termini entro i quali deve essere convocata l’assemblea ordinaria dei soci per l’esame ed approvazione del bilancio. Il nuovo disposto dell’ultimo comma dell’articolo 2364 dispone infatti che l’assemblea debba essere convocata entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non oltre centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo statuto può prevedere il “maggior termine” sino ai centoottanta giorni ma SOLO nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società. Pertanto non si potrà più utilizzare il maggior termine per “particolari motivi” valutati anno per anno dal consiglio di amministrazione con l’approvazione dei sindaci. Nel caso di società cooperative il maggior termine potrà quindi essere previsto solo nel caso di cooperative “capogruppo” che siano tenute al bilancio consolidato e nel caso di consorzi, stante la particolare struttura societaria. |
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Con riferimento alla precedente comunicazioni, si reputano necessari alcuni chiarimenti e specificazioni. Si ricorda che l’articolo 2 del decreto in esame, dispone che le società agricole, anche già costituite, devono integrare la denominazione sociale con l’indicazione di “società agricola”. E’ stato, dunque, statuito l’obbligo per le società, anche cooperative, che possiedano i requisiti descritti nel citato art. 2, e cioè che abbiano come oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’art. 2135 c. c., alla data di entrata in vigore del presente decreto, di effettuare un adeguamento statutario. Per detto adempimento è prevista l’esenzione dal pagamento di tributi e diritti dovuto per il mutamento di ragione o denominazione sociale (da operarsi con assemblea straordinaria e, quindi, con verbale redatto da notaio) negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari. Si ricorda che alle società agricole sono, altresì, riconosciute le agevolazioni tributarie e creditizie stabilite in favore dei coltivatori diretti, stante l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. Inoltre, si fa presente che l’INPS, con circolare n. 85, in data 24 maggio u. s., ha provveduto a interpretare, per quanto di sua competenza, il decreto di cui all’oggetto. In merito all’art. 2, commi 1 e 2, del decreto in oggetto, l’Istituto così si esprime: “Considerato che il decreto legislativo in argomento è stato pubblicato nella G.U. (omissis), tutte le società che hanno come oggetto esclusivo l’attività, di cui è cenno, (leggasi: di cui all’art. 2135 c.c.), hanno l’obbligo di inserire nella loro ragione sociale o denominazione la locuzione “società agricola” ed ove redatto, modificare in tal senso lo statuto”. Si invitano pertanto le cooperative associate, alla luce dell’effettuata precisazione, ad inserire nella denominazione sociale l’indicazione di “società agricola”, in base al disposto di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legislativo di cui all’oggetto. Si ritiene che anche le cooperative e loro consorzi che svolgono attività nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico forestali, essendo equiparate agli imprenditori agricoli, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n. 227/2001, soggiacciano al medesimo obbligo. |
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Portiamo a conoscenza dei nostri lettori una nuova norma che definisce l’imprenditore agricolo. La spiegazione del decreto, e le implicazioni che ne derivano per i soci e le imprese cooperative, è tratta da una circolare emessa il 26 aprile 2004 dal Servizio Legislativo e Legale di ConfCooperative.
Il 5 maggio 2004 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004: ”Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1,comma 2, lettere d), f), g), l), q). ee) della legge 7 marzo 2003 n. 38” Il decreto ha lo scopo di ridelineare dal punto di vista civilistico e fiscale la figura dell’imprenditore agricolo. Il testo del provvedimento è articolato in tre Capi: - il Capo I disciplina soggetti ed attività operanti nel settore agricolo; - il Capo II disciplina le misure relative all’integrità ed alla ricomposizione fondiaria; - il Capo III detta norme in materia di semplificazione degli adempimenti contabili ed amministrativi a carico delle imprese. Di specifico interesse per il settore cooperativo l’articolo 1, che sostituisce la preesistente figura dell’imprenditore agricolo a titolo principale (IATP) con la figura dell’imprenditore agricolo professionale (IAP). La qualifica di IAP viene attribuita a colui che, in possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate (secondo il disposto di cui all’art. 5 del regolamento CE n. 1257/99): “dedichi alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro”. Per l’imprenditore operante nelle zone svantaggiate (artt. 17, 18, 19 e 20 del citato regolamento CE) la percentuale di lavoro e di ricavi dell’attività svolta è ridotta al 25%. I redditi derivanti da pensioni, assegni e le indennità percepite per lo svolgimento di cariche pubbliche non possono essere computate nel reddito globale da lavoro. E’ onere delle Regioni accertare il possesso dei requisiti richiesti, salva la facoltà dell’INPS di svolgere le verifiche necessarie ai fini previdenziali. Le società cooperative, anche a scopo consortile, acquisiscono la qualifica di IAP: 1. qualora il loro statuto preveda nell’oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole, così come disposto nell’art. 2135 c.c. (modificato dall’art. 1 del D. Lgs. n. 228/01); 2. qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Le cooperative che stanno predisponendo le modifiche statutarie per l’adeguamento alla riforma del diritto societario devono ricordarsi di indicare nella propria denominazione “società cooperativa agricola”.
Diverso è il caso delle società di persone, ove è richiesto il possesso della qualifica di IATP in capo ad almeno un socio, e delle società di capitali, per le quali la qualifica di IATP deve essere ricoperta da almeno un amministratore.
Se l’imprenditore agricolo professionale è iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, ha diritto alle agevolazioni tributarie relative all’imposizione indiretta e creditizia, stabilite per le persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. E’ stato espressamente abrogato l’art. 12 della legge 153/75, che aveva istituito la figura dello IATP.
L’articolo 2 del decreto in esame, dispone che le società agricole, anche già costituite, devono integrare la denominazione sociale con l’indicazione di “società agricola”. Conseguentemente, viene statuito l’obbligo per le società, anche cooperative, che possiedano i requisiti sopra descritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di effettuare un adeguamento statutario. Per detto adempimento è prevista l’esenzione dal pagamento di tributi e diritti dovuto per il mutamento di ragione o denominazione sociale (da operarsi con assemblea straordinaria e, quindi, con verbale redatto da notaio) negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari. Alle società agricole sono, altresì, riconosciute le agevolazioni tributarie e creditizie stabilite in favore dei coltivatori diretti, stante l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c.. Si evidenzia che per le cooperative agricole, in possesso della qualifica di I.A.P., viene risolta definitivamente l’annosa questione del pagamento degli oneri concessori di cui alla legge n. 10/77 (c.d. legge Bucalossi), in quanto è chiaro che le stesse non sono tenute al pagamento degli oneri suddetti.
L’articolo 3 prevede norme in favore dell’imprenditoria giovanile in agricoltura. Recependo quanto disposto nell’art. 8 del regolamento comunitario n. 1257/99 (che ha introdotto gli aiuti per facilitare l’insediamento dei giovani agricoltori), la disposizione aggiunge l’articolo 4 bis al D. Lgs. n. 228/01, ai sensi del quale per essere definito giovane imprenditore agricolo è necessario: - possedere il requisito dell’età non superiore a 40 anni. Il comma 3 dell’articolo in esame, prevede per i giovani imprenditori agricoli che accedono al premio di primo insediamento (nelle forme del: 1. premio unico di importo massimo di 25.000 Euro; 2. abbuono di interessi per i prestiti contratti a copertura delle spese derivanti dall’insediamento di importo non superiore al valore del premio unico) un ulteriore aiuto, sotto forma di credito di imposta, pari a 5.000 Euro annui per cinque anni, tra il 2004 ed il 2008. Il credito di imposta non concorre, però, alla formazione del valore della produzione netta, né dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi del D. Lgs. n. 241/97 (art. 17 e ss.). Un’ulteriore agevolazione attiene ai contratti di affitto di azienda agricola per i quali i “giovani agricoltori” di età inferiore ai 40 , sono soggetti alla registrazione solo in caso d’uso, corrispondendo un tributo fisso di 51,65 Euro. E’ onere delle Regioni accertare il possesso dei requisiti richiesti, salva la facoltà dell’INPS di svolgere le verifiche necessarie ai fini previdenziali.
Gli articoli 5 e 6 che, rispettivamente definiscono l’attività agromeccanica e il ruolo e le funzioni delle Organizzazioni di Produttori (OP), saranno oggetto di specifico approfondimento da parte della Confcooperative – Federagroalimentare.
Si segnala come di particolare rilievo l’ articolo 11 che prevede la riduzione di due terzi delle imposte dovute per la stipula dei contratti di società cooperativa tra imprenditori agricoli che conferiscano in godimento alla società i terreni di cui sono proprietari o affittuari, al fine di costituire un ‘unica azienda agricola a gestione comune. Qualora un quinto dei soci della cooperativa sia composto da giovani imprenditori agricoli, che si impegnano ad una comune gestione per almeno nove anni, le suddette imposte sono dovute in misura fissa.
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Dal 1° gennaio 2008 gli interessi legali saranno ridotti al
3%. E' quanto
stabilisce il Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2007.
Tabella di calcolo per interessi a tasso fisso... vai al link |
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