Le principali novità sulla qualità e sulle diverse applicazioni di questo concetto in ambito aziendale. Troverete perciò anche notizie su ambiente, igiene, sicurezza, e le informazioni sugli  adeguamenti normativi e sulle principali scadenze con cui le imprese del comparto agroalimentare devono confrontarsi.

ultimo aggiornamento 9 settembre 2011

Norme protezione suini
DIA alimentare semplificata
Linee guida per autorizzazione impianti da rinnovabili
sistri: il sistema di rintracciabilità dei rifiuti
Acque di cantina per trattamenti in vigna
Diabrotica
Biogas: avanti tutta!
Due tre uno... responsabilità amministrativa e sicurezza
Biogas nel comparto agrozootecnico
Sicurezza sul lavoro
Etichettatura RFID
Autorizzazione sanitaria
Tracciabilità alimentare: nuovo sistema ISO

Approvato nuovo regolamento regionale per l'utilizzo dei reflui zootecnici

 DIA... la nuova autorizzazione sanitaria

 

Aree vulnerabili da prodotti fitosanitari Limiti dei contaminanti negli alimenti
Libro verde sull'energia Certificazione forestale
Protocollo di Kyoto: perchè riguarda anche l'agricoltura? ISO 22000.... cos'è?
Linee guida dell'Unione Europea sulla rintracciabilità Linee guida sull'etichettatura degli allergeni
Cerotti & cellulari Ocratossina A
Rintracciabilità: storia o percorso? Manuale per la rintracciabilità del latte fresco
Prodotti agricoli DOP, IGP, STG, e biologici: come riconoscerli? Controllo ufficiale dei prodotti a base di latte
Responsabilità sociale Conai

Norme protezione suini
9 settembre 2011

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2011 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 7 luglio 2011 n. 122 che stabilisce, in attuazione della Direttiva della Comunità Europea 2008/120/CE, nuove norme minime per la protezione dei suini confinati in aziende per l’allevamento e l’ingrasso.

Il provvedimento, in vigore a partire dal 3 agosto 2011, riporta, in particolare, disposizioni in tema di:

- condizioni relative all’allevamento dei suini,

-  formazione del personale addetto agli animali,

-  ispezioni per l’accertamento delle disposizioni contenute nel decreto,

- condizioni per l’importazioni di suini,

- sanzioni per l’inosservanza delle disposizioni stabilite dalla normativa.

Per ogni dettaglio è a disposizione in testo integrale.

 

DIA alimentare semplificata
2 marzo 2011

È stato pubblicato il 5/01/2001 sul Bollettino Regionale la DGR 21-1278 del 23/12/ 2010 che recepisce l’Accordo Stato Regioni del 29/04/2010 ed apporta modifiche sostanziali nell’applicazione del Regolamento CE/852/2004 relativamente alle modalità di “notifica” e “registrazione” delle imprese alimentari sul territorio della Regione Piemonte.

Le novità apportate hanno lo scopo di semplificare l’iter burocratico, responsabilizzando, nello stesso tempo, maggiormente l’operatore del settore alimentare.

Le principali novità riguardano le procedure di notifica e di registrazione:
viene eliminata la cosiddetta “DIA differita”: l’operatore del settore alimentare può iniziare l’attività contestualmente alla presentazione della “notifica” ai fini della “registrazione”;
viene eliminato il passaggio preliminare dell’istruttoria ai Comuni: l’operatore del settore alimentare può presentare la “notifica” direttamente all’ASL del territorio di competenza, che effettuerà la registrazione e provvederà a trasmettere al Comune interessato una apposita comunicazione (secondo le istruzioni contenute nell’allegato1 alla DGR) .
E’ stata tuttavia prevista la possibilità, per motivati problemi organizzativi (che possono riguardare città con elevati livelli di popolazione e previa valutazione favorevole da parte della Direzione Sanità), che le ASL, almeno temporaneamente, possano continuare ad avvalersi di taluni Comuni per il ricevimento delle notifiche presentate dagli operatori del settore alimentare.

Oltre a questi due aspetti innovativi, la nuova DGR ha messo in atto una revisione, in alcuni casi sostanziale, degli allegati già in essere e l’introduzione di modelli non previsti in precedenza.

 Scarica il testo della delibera con i relativi allegati

 

Linee guida per autorizzazione impianti da rinnovabili
5 ottobre 2010

Dopo quasi sette anni di attesa, il 18 settembre sulla Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il decreto di attuazione dell'articolo 12, comma 10 del Dlgs 387/2003, con allegate le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”. Scarica il file

Le nuove direttive, in vigore dal 2 ottobre, si pongono un importante obiettivo: raggiungere entro il 2020 il 17% del consumo finale di energia attraverso le energie alternative.

In assenza della norma di riferimento, molte Regioni hanno in questi anni prodotto delle proprie linee guida, creando una situazione fortemente disomogenea sul territorio nazionale. E proprio le Regioni hanno ora 90 giorni di tempo, recepire le novità e adeguare i propri regolamenti alla disciplina nazionale.

Ma quali saranno, d'ora in avanti, le procedure da adottare?

La costruzione, l’esercizio e la modifica degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili richiederanno una autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalla Provincia delegata, che dovrà essere conforme alle normative in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico artistico, e costituirà, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

Gli impianti più piccoli saranno realizzabili con una procedura semplificata, attraverso una  Denuncia di Inizio Attività (DIA) disciplinata dagli articoli 22 e 23 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001). Si tratta, ad esempio, di impianti fotovoltaici fino a 20 kW; impianti a biomassa fino a 1000 kW; impianti eolici fino a 60 kW; impianti idroelettrici fino a 100 kW. Le eventuali concessioni o autorizzazioni ambientali e paesaggistiche devono essere acquisite e allegate alla DIA.

Inoltre gli impianti ancora più piccoli, cosiddetti "minori"  (es.: impianti fotovoltaici integrati negli edifici; impianti a biomassa fino a 50 kWe; minieolico; piccoli impianti idroelettrici e geotermoelettrici; ecc.) sono considerati attività di edilizia libera e possono essere realizzati semplicemente previa comunicazione di inizio lavori indirizzata al sindaco del Comune sul cui territorio si eseguono i lavori.

Insieme al conto energia per l'incentivazione del fotovoltaico nel triennio 2011-2013, in vigore dal 1° gennaio 2011, le linee guida costituiscono un indirizzo di medio termine che il legislatore ha voluto fornire a quanti intendono investire in questo campo.

 

sistri: il sistema di rintracciabilità dei rifiuti

5 ottobre 2010

Sulla Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre è stato pubblicato il DM del 28 settembre che proroga l’entrata in vigore di Sistri, sistema di controllo digitale del ciclo dei rifiuti.

Fino al 30 novembre viene prorogato il termine per la consegna alle aziende dei dispostivi USB e le black box per i trasportatori. La sperimentazione inizierà subito per quanti sono già in possesso dei dispositivi elettronici.

Il doppio regime (vecchi registri e formulari insieme alle nuove procedure elettroniche) partirà per le 280 mila imprese coinvolte dal 1° dicembre. Dal 1° gennaio 2011 spariranno le vecchie procedure legate al MUD. Fino a fine anno la sperimentazione e il doppio regime sono “indolori”. Le sanzioni (tipologia e entità delle spese) saranno inserite entro l’anno all’interno di un ennesimo provvedimento di modifica del “testo unico” ambientale.

9 marzo 2010

Dal 14 gennaio 2010 è entrato il vigore il “sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” denominato SISTRI. (DM 17/02/2009 e DM 15 febbraio 2010).

Il nuovo sistema, che verrà gestito dal Comando carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, nasce con l’obiettivo di monitorare costantemente e quasi in tempo reale la gestione dei rifiuti, dal produttore

sino agli impianti di recupero e smaltimento, attraverso la sostituzione della documentazione cartacea attualmente in uso (registri e formulari) e l’adozione di appositi dispositivi elettronici detti USB con i quali in futuro si dovrà comunicare con le periodicità previste dalle leggi vigenti le quantità di rifiuti prodotti, trasportati e smaltiti.

Il dispositivo USB consentirà inoltre di firmare elettronicamente le informazioni fornite ed a memorizzarle sul dispositivo stesso.
 

Soggetti obbligati ad aderire al SISTRI e tempistica di adozione
Devono procedere con l’iscrizione al SISTRI e richiedere il rilascio del dispositivo elettronico nei seguenti termini di tempo:

Ø     entro il 30 marzo 2010:

o          le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e che occupano più di 50 dipendenti;

Ø     dal 15 marzo al 29 aprile 2010 :

o          le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e che occupano fino a 50 dipendenti;

Sono pertanto obbligati ad aderire al nuovo sistema tutti i soggetti che attualmente sono soggetti alla presentazione del modello unico di dichiarazione rifiuti ossia il MUD.

 Gli imprenditori agricoli che producono rifiuti non pericolosi possono aderire su base volontaria al sistema Sistri a partire dalla data del 12 agosto 2010.

 

Modalità di iscrizione a SISTRI
L’iscrizione può essere fatta in diversi modi:

Ø     on line al seguente indirizzo: www.sistri.it

Ø     via fax con invio del modulo al numero 800 05 08063 telefonicamente fornendo i dati necessari al numero verde 800 00 38 36

A seguito dell’iscrizione effettuata dalle aziende le Camere di Commercio avviseranno i soggetti che hanno presentato domanda per il ritiro dei dispositivi informatici (USB – strumento idoneo a consentire la trasmissione dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite ed a memorizzarle sul dispositivo stesso), che comunque andranno utilizzati solo a partire dall’estate.

La copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti è a carico dei soggetti obbligati ed è assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale da versare entro la scadenza dei termini di iscrizione e poi ogni entro il 31 gennaio.

È necessario dotarsi di un dispositivo USB per ciascuna unità locale dell'impresa.

Il dispositivo resta di proprietà del SISTRI e viene affidato ai soggetti di cui sopra in comodato d’uso.

 

Informazione da fornire al SISTRI
La persona fisica cui è associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo USB, è il titolare della firma elettronica ed è il responsabile della veridicità dei dati inseriti mediante il dispositivo USB nelle schede SISTRI, sottoscritte con firma elettronica.

o          I produttori di rifiuti inseriscono nell’Area Registro Cronologico della Scheda SISTRI PRODUTTORI le informazioni relative ai rifiuti prodotti (Operazione di Carico), entro 10 giorni lavorativi dalla produzione dei rifiuti stessi.

o          I produttori in caso di movimentazione (trasporto, cessione) di un rifiuto (Operazione di Scarico), devono accedere al sistema per aprire una nuova Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE.

Tali soggetti sono obbligati a comunicare al sistema i dati del rifiuto almeno 8 ore prima che si effettui l’operazione di movimentazione.

o          Il trasportatore deve accedere al sistema ed inserire i propri dati relativi al trasporto almeno 4 ore prima dell’operazione di movimentazione.

Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti movimentati, stampata dal produttore di rifiuti al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del conducente del mezzo dell’impresa di trasporto.

Tale copia, firmata dal produttore e dal trasportatore, costituisce documentazione equivalente al formulario di trasporto (FIR).

 

La responsabilità del produttore di rifiuti per il corretto recupero o smaltimento degli stessi è esclusa a seguito dell’invio da parte del SISTRI, alla casella di posta elettronica attribuitagli automaticamente dal sistema, della comunicazione di accettazione dei rifiuti da parte dell’impianto di recupero o smaltimento.

Particolari tipologie
Gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività agricole e agroindustriali, fermo restando le modalità di compilazione della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE che dovrà comunque avvenire attraverso l’impresa di trasporto o suo delegato, non sono tenuti all’obbligo tenuta registro carico scarico. In questi casi verrà stampata un’unica copia della scheda SISTRI per il conducente del mezzo di trasporto, comunque firmata anche dal produttore.

Modalità operative semplificate per:

o          Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a 8.000,00 euro che producono rifiuti pericolosi;

o          I soggetti la cui produzione annua non eccede le 10 tonn. annue di rifiuti non pericolosi e le 2 tonn. di rifiuti pericolosi;

o          I soggetti per i quali è ammessa l’adesione su base volontaria al sistema SISTRI.

Tutti i soggetti rientranti in quella categoria definiti come “auto produttori” possono adempiere agli obblighi del decreto in questione tramite le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle medesime organizzazioni.

A tal fine i predetti soggetti, dopo l’iscrizione al SISTRI con le previste modalità, provvedono a delegare le organizzazioni, o loro società di servizi, prescelte.

 

 

 Acque di cantina per trattamenti in vigna
17 novembre 2009

Le acque reflue delle cantine, e cioè quelle che derivano dal lavaggio di attrezzature e impianti di vinificazione (presse, torchi, fermentino, vasi vinari), possono essere utilizzate per diffondere nel terreno i prodotti fitosanitari.

L’uso delle acque reflue di cantina quale mezzo disperdente del formulato commerciale fitoiatrico al fine della preparazione della miscela destinata ai trattamenti fitosanitari, comporta un beneficio ambientale in quanto contribuisce alla salvaguardia della risorsa idrica.

L’utilizzazione è soggetta a comunicazione ai sensi dell’art. 3 del regolamento regionale 10/R/2007 e ai relativi obblighi di documentazione del trasporto.

Le norme tecniche approvate dalla Giunta regionale fissano i criteri generali di utilizzazione per escludere rischi igienico-sanitari, i divieti ai fini di salvaguardare i corsi d’acqua, le modalità per garantire un corretto stoccaggio e distribuzione in campo.

La documentazione è disponibile on-line:
www.regione.piemonte.it/acqua/zone/reflui.htm

 

 Diabrotica
10 luglio 2009

Diabrotica virgifera virgifera Le Conte, comunemente denominata diabrotica del mais, è un insetto appartenente alla famiglia dei Coleotteri Crisomelidi.

E’ un insetto di origine americana approdato in Europa nel 1992, e nel 1998 in Italia.

Nell’attuale campagna gli attacchi di diabrotica sulla coltura di mais sono molto più accentuati che negli anni passati. La diffusione dell’insetto interessa un’area sempre più vasta e coinvolge ormai l’intera pianura padana. Pertanto sono sempre più diffusi e gravi i danni visibili provocati da questo insetto, ovvero la parziale distruzione dell’apparato radicale e l’allettamento delle piante per opera delle larve, la distruzione delle sete e dei tessuti fogliari nonché dell’erosione delle cariossidi apicali per opera degli adulti.

I danni causati dalla diabrotica non hanno purtroppo rimedio e manifesteranno i loro effetti sul prossimo raccolto di mais. La diabrotica è soggetta a lotta obbligatoria dall’anno 2000, mediante specifici provvedimenti dell’Unione europea adottati dagli Stati membri, tra cui l’Italia che si è espressa mediante norme nazionali dal 2001 e conseguenti provvedimenti regionali. La Regione Piemonte nel 2006 ha emesso un provvedimento per alcuni comuni del Novarese lungo il Ticino, al confine con la Lombardia.

Il MIPAF ha pubblicato pochi giorni fa un decreto di lotta obbligatoria alla diabrotica che abroga i provvedimenti nazionali precedenti e riprende quanto stabilito dalla UE demandando alle amministrazioni regionali, attraverso i rispettivi Servizi fitopatologici, sia la delimitazione delle aree colpite (zone infestate) o a rischio (zone focolaio), sia la definizione di specifici programmi di azione.

A oggi la Regione Piemonte ha approvato una deroga che consente per quest’anno alle aziende agricole aderenti all’azione 214.1 del PSR 2007/13 di eseguire un trattamento insetticida su mais contro gli adulti di diabrotica.

Purtroppo non esistono interventi risolutivi, né attraverso i trattamenti insetticidi, né mediante le rotazioni. La diabrotica è legata al mais, ma manifesta sempre più polifagia; negli USA, dove si è abbandonato il mais a causa dell'insetto, quest'ultimo si sta adattando alla soia. Inoltre la diabrotica è polimorfa e stanno comparendo individui a ciclo poliennale, le cui uova restano vitali con potere di schiusa due anni dopo la deposizione nel terreno.

Per facilitare un equilibrio tra la coltura maidicola e insetto occorrerà applicare la lotta integrata.

Le tecniche colturali dovrebbero orientarsi verso semine tempestive (entro la prima decade di aprile), riduzione degli stress colturali attraverso preparazioni adeguate del terreno e del letto di semina, pratiche di fertilizzazione e diserbo corrette, corretta irrigazione, scelta di ibridi a taglia contenuta in grado di garantire un buon bilanciamento della pianta. La lotta dovrebbe prevedere l’applicazione di insetticidi contro gli adulti, e la reintroduzione della concia delle sementi con insetticidi.

Sarà indispensabile pensare alla "convivenza" sia perché non si può eradicare l'insetto, sia per l’importanza della coltura del mais in pianura padana, quale seminativo a maggior reddito per le aziende agricole, fortemente competitivo con le colture "alternative", e quale prodotto insostituibile nella filiera zootecnica e nell'agroalimentare. 

Biogas: avanti tutta!
27 febbraio 2009
 

Sul supplemento al Bollettino regionale del 26 febbraio 2009 è stata pubblicata la delibera della Giunta che regola l’impiego agronomico del digestato degli impianti di biogas.

Il trattamento degli effluenti zootecnici con la digestione anaerobica non riduce la quantità di azoto, ma permette, con l’aggiunta di fonti di carbonio, di ottenere un prodotto finale di miglior valore agronomico rispetto all’effluente in ingresso, oltre alla produzione di energia.

Gli incentivi economici per l’energia da biomasse (il decreto dell’agricoltura dovrebbe portare a 0,28 €/kWh la tariffa riconosciuta ai gestori di impianti di potenza massima pari a 1MW) hanno determinato un forte interesse alla realizzazione di impianti di cogenerazione alimentati con biogas derivante da digestione anaerobica di effluenti zootecnici, scarti di attività agricola e biomassa vegetali.

L’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e di altre sostanze naturali non pericolose provenienti da attività agricola e utilizzate nell’attività agricola non rientra nel campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti.

Nel caso in cui l’impianto di biogas funzioni esclusivamente con i reflui zootecnici aziendali il materiale che deriva dall’impianto (digestato) è del tutto identico al materiale in ingresso, pertanto viene trattato come refluo zootecnico.

Diversa è la situazione per i materiali derivanti da impianti di digestione anaerobica dove oltre ai reflui zootecnici siano impiegate anche altre sostanze naturali provenienti da attività agricola.

Perché questo materiale sia assimilabile all’effluente zootecnico ai fini dell’utilizzo agronomico la regione ha stabilito le condizioni e le modalità da rispettare.

Innanzitutto l’attività di biogas deve essere effettuata da un’azienda agricola oppure da un consorzio o da altre forme associative di azienda agricola, e il digestato deve essere destinato all’utilizzo agronomico.

All’impianto di biogas possono essere conferite:

- effluenti zootecnici per almeno il 50%;

- residui di coltivazione (paglie, stocchi, colletti di barbabietola, ecc…) e residui vegetali delle imprese agricole che svolgo attività di trasformazione;

- prodotti agricoli.

Il materiale che risulta dall’impianto di biogas può essere utilizzato agronomicamente sui terreni.

L’azienda sottostà a tutti gli obblighi che derivano dall’applicazione del regolamento 10R sui nitrati, dunque è tenuta alla comunicazione annuale, alla presentazione del piano di utilizzazione agronomica. Inoltre è tenuta alla redazione e conservazione per almeno tre anni della registrazione del materiale in ingresso all’impianto di biogas, alla redazione e conservazione delle operazioni di impiego (uso agronomico) o cessione dei materiali in uscita dall’impianto, della compilazione del documenti di trasporto del digestato/o dei materiali palabili in uscita dall’impianto, indipendentemente dall’azoto contenuto.

La distribuzione in campo del digestato deve tenere conto di tutto l’azoto, quello derivante da zootecnia e quello aggiunto con le diverse sostanze conferite all’impianto, e rispettare i criteri di bilanciamento della fertilizzazione azotata. I limiti stabiliti dal regolamento regionale 10R per l’azoto zootecnico devono essere rispettati. 

La possibilità di impiegare il digestato in agricoltura, resa concreta con la delibera regionale, indurrà le imprese ad avviare nuovi impianti di biogas.

 La Regione ha aggiornato a tale proposito anche i criteri di finanziabilità stabiliti nel maggio 2008 per sostenere gli impianti di trattamento per biogas:

- potranno essere ammesse a finanziamento regionale le strutture che trattino per almeno il 50% in peso gli effluenti zootecnici;

- è consentito l’utilizzo di scarti e prodotti dedicati di origine vegetale, in precedenza esclusi, per un quantitativo massimo pari al 30% in peso della miscela;

- il mais è ammesso fino al 20% in peso.

Le produzioni agricole utilizzate dovranno essere reperite entro un raggio massimo di 70 km e fornite di garanzie per la corretta collocazione del quantitativo di azoto in uscita, evitando trasferimenti o rilascio in atmosfera.

I contributi copriranno i costi sostenuti per l’ottenimento delle garanzie per prestiti o locazioni finanziarie di durata massima quindicennale.

Il contributo non potrà superare il 6% dell’importo garantito. L’importo garantito, ai fini del calcolo del contributo, non potrà superare il 50% della spesa ammessa a prestito o a locazione finanziaria,  potrà essere elevato al 60% se uno o più fornitori degli impianti porteranno garanzie proprie, pari almeno al 20% della spesa.

In ogni caso, per la normativa comunitaria, l’importo garantito non può superare l’80% della spesa ammessa; si può cumulare con altri contributi pubblici purché essi complessivamente non superino il 40% del costo degli investimenti. Il tetto massimo di aiuti a una singola impresa non può superare i 400mila euro, o 500mila euro per aziende in zone svantaggiate.

Le istruzioni per presentare la domanda sono on-line:
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2009/09/attach/dddb110000131_040_alle.pdf

La modulistica sarà disponibile a breve su:
www.regione.piemonte.it/agri/

 

 

Due tre uno... responsabilità amministrativa e sicurezza
9 febbraio 2009

Non è un bizzarro conto alla rovescia, ma il numero del Decreto legislativo dell’8 giugno 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. La norma è divenuta di particolare attualità dall'entrata in vigore del nuovo testo unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, che ha fatto rientrare la mancata osservanza delle norme sulla sicurezza tra i reati su cui si estende la responsabilità amministrativa, e a cui è possibile applicare le sanzioni previste dal decreto 231.

Oltre alle sanzioni pecuniarie sono previsti una serie di provvedimenti cautelari, che l'autorità giudiziaria può applicare durante il giudizio di accertamento del reato.

Se la pena pecuniaria colpisce le finanze dell'impresa, non meno leggere e con riflessi consistenti sull'economia generale dell'impresa hanno le sanzioni non pecuniarie.

Queste infatti prevedono per un minimo di tre mesi fino ad un massimo di un anno: l'interdizione dell'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, oltre all’esclusione da finanziamenti, sussidi, contributi, la revoca di quelli già ricevuti, il divieto di pubblicizzare beni e servizi, e la pubblicazione della sentenza di condanna.

Il Decreto 231 prevede espressamente (artt. 6 e 7) che la responsabilità amministrativa sia esclusa qualora la società si sia dotata di effettivi ed efficaci Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati introdotti dal Decreto, e se gli stessi siano stati efficacemente attuati.

Un Modello è ritenuto efficace (art. 6 comma 2) se soddisfa le seguenti esigenze:

-  individua le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta “mappatura” delle attività a rischio);

-  prevede specifici protocolli diretti a descrivere le procedure operative, programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;

-  definisce le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;-   prevede obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello.

Un Modello è efficacemente attuato se prevede (art. 7 comma 4):

-  una verifica periodica e l’eventuale modifica a consuntivo dello stesso, qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività;

-  un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.  

In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti. Questo in base all’art. 30 del testo unico sulla sicurezza.

Le linee guida INAIL sono state redatte 8 anni fa in collaborazione con ISPESL, UNI, e i sindacati dell’industria e dell’artigianato.

Sono state pensate per un sistema integrabile con quelli della qualità ed ambiente, se presenti nelle aziende; e sono a disposizione di tutte le imprese che possono comodamente scaricarle dal sito internet: www.inail.it

 

Biogas nel comparto agrozootecnico
30 ottobre 2008

Il biogas negli ultimi tempi è diventato una interessante fonte di energia alternativa.

Nel gennaio 2007 è partito un progetto a cui partecipano 14 enti di 8 differenti nazioni, con l'obiettivo di diffondere e ottimizzare in Europa questa tecnologia, anche attraverso un incremento dell'efficienza e una riduzione dei costi di gestione degli impianti di digestione anaerobica. Alcuni dei primi risultati ottenuti dal progetto europeo sono stati presentati nell'ambito del workshop tenutosi a Torino il 7 ottobre scorso.

In Italia gli impianti di biogas legati al comparto agro-zootecnico sono 179 di cui 39 in costruzione. In Piemonte ci sono 31 impianti di cui 5 in funzione, 2 in costruzione, 6 con progetto approvato e 18 in progettazione. La metà è tra i 500 e i 1000 kWel di potenza elettrica installata, tredici tra 250 e i 500 kWel e solo tre con potenza inferiore a 250 kWel. Solo un impianto funziona esclusivamente con reflui zootecnici, per gli altri vengono aggiunte anche delle colture energetiche.

Gli incentivi alla produzione di biogas in Italia hanno durata quindicennale e sono legati ai cosiddetti “certificati verdi” (1,8 certificati x ogni kWhel prodotto) per impianti superiori a 1 MWel, o agli incentivi economici pari a 300 euro/MWHel per quelli sotto 1 MWel.

Dall’indagine effettuata emerge che spesso gli impianti presentano degli inconvenienti funzionali legati al sistema di alimentazione e di agitazione, con conseguente perdite economiche legate alla

riduzione del periodo di funzionamento. Si è ribadito che il biogas non riduce i problemi ambientali dell’inquinamento delle acque da nitrati e delle emissioni in atmosfera.

Il settore in Italia risulta essere comunque in espansione con buoni margini di successo legati agli incentivi economici e allo sviluppo di nuove soluzioni tecniche ed impiantistiche. Restano da risolvere alcune questioni: la regolamentazione comune delle biomassa impiegabili, e la modalità di gestione del digerito (stoccaggio e distribuzione).

Negli altri paesi europei la situazione è molto variegata ma sempre dipendente dagli incentivi economici erogati dai diversi Stati.

In Austria gli impianti sono 394 con dimensione media pari a 250 kWel.

La Germania ottiene dal biogas il 7% dell’energia derivante da fonti rinnovabili. Ad oggi gli impianti sono 3.711 con potenza media paria 350 kWel. Per alimentare tutti gli impianti a biogas sono co ltivati 400.000 ha di mais ogni anno occupando tutta la superficie agricola disponibile per questa coltura.

Gli impianti sono distribuiti per la maggior parte in Baviera.

La prima pubblicazione sul biogas in Germania è stata realizzata nel 1947. I primi impianti sono nati a metà degli anni ’80; nel 1992 c’erano già 150 impianti. Nel 2000 con la “legge sulle fonti rinnovabili” gli impianti sono saliti a 1.000. Gli incentivi pari al 50% in conto capitale per l’investimento, si sono poi ridotti al 30 e al 10%.

Nella Repubblica Ceca gli impianti sono 32, di cui 5 sopra il MWel e 22 tra 100 e 500 kWel di potenza elettrica installata.

In Danimarca ci sono 60 impianti di “fattoria” e 21 impianti di cogenerazione. Non sono molto amati dall’opinione pubblica in quanto utilizzano risorse alimentari, per cui ci si orienta verso l’utilizzo dei rifiuti delle industrie alimentari (birrerie, pescherie)

In Inghilterra gli impianti sono 45 di taglia superiore ai 1000 kWel.

In Polonia sono ancora poco diffusi ma esistono buone potenzialità date dalla struttura della zootecnia (123 milioni di polli, 17 milioni di suini, 5 milioni di bovini ) e dagli incentivi statali in programma.

 

La documentazione del convegno con la situazione dettagliata dei diversi stati è reperibile on-line all’indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/agri/agrienergia/seminario/7_10_08.htm

 

Sicurezza sul lavoro

Dal 15 maggio 2008 è in vigore il nuovo Testo Unico sulla sicurezza (Dlgs 81/2008) che abroga le norme sancite dallo storico Dlgs 626/1994 e gli altri provvedimenti satellite.

Il nuovo decreto sulla sicurezza nei luoghi di lavoro gode di un campo di applicazione più esteso di quello previsto dal “626”, definisce meglio i soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza e i meccanismi di delega di funzioni, stabilisce regole più ferree per la tenuta della documentazione relativa alla tutela dei lavoratori, inasprisce le sanzioni per l'inosservanza delle regole di prevenzione e protezione.

Tra gli interventi più importanti vi sono:

•  obbligo del datore di lavoro alla formazione, informazione e addestramento del lavoratore;

•  sanzioni più severe per le imprese che violano le norme in materia di sicurezza;

•  nei casi più gravi di incidenti con feriti/morti con colpa dell'azienda sospensione dell'attività, sanzioni amministrative fino a 1.500.000 euro ed interdizione alla collaborazione con la pubblica amministrazione;

•  responsabilità dell'appaltatore in merito agli incidenti che accadono ai lavoratori delle ditte appaltatrici;

•  estensione delle tutele ai lavoratori flessibili;

•  istituzione dei c.d. rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti in ciascuna azienda indipendentemente dal numero di dipendenti.

Tre le proroghe previste vi sono quelle riguardanti le norme sulle radiazioni ottiche e sui campi elettromagnetici che entreranno in vigore il 26 aprile 2010 e il 30 aprile 2012, e per il documento sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti da pericoli presenti sul luogo di lavoro da predisporre entro il 31 dicembre 2008.

Rispetto al precedente decreto la valutazione dovrà tener conto anche dello stress da lavoro e dei rischi legati alla differenza di genere, all’età e alla provenienza da altri Paesi.

Ma cos’è una valutazione dei rischi?

E’ un esame sistematico di tutti gli aspetti dell’attività lavorativa.

Può costituire un pericolo “qualsiasi cosa (materiali di lavoro, apparecchiature, metodi o prassi di lavoro) potenzialmente in grado di arrecare danno” e per rischio si intende la “possibilità, elevata o ridotta, che qualcuno possa subire danni a causa di un determinato pericolo”.

Questo processo di valutazione deve stabilire:

- cosa può provocare lesioni o danni;

- se è possibile eliminare i pericoli;

- nel caso in cui non sia possibile eliminarli, quali misure di prevenzione o di protezione sono o devono essere messe in atto per controllare i rischi. Tutto questo deve essere inserito in un documento a disposizione delle autorità di controllo.

Le aziende che occupano fino a 50 dipendenti e che non presentano particolari profili di rischio potranno seguire una procedura standardizzata che deve essere ancora stabilita da un decreto ministeriale. Le aziende fino a 10 dipendenti potranno autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi.

Potranno svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso ed evacuazione, le aziende artigiane e industriali che occupano fino a 30 lavoratori, le aziende agricole e zootecniche fino a dieci lavoratori e le altre aziende fino a 200 lavoratori sempre che il datore di lavoro svolga i corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro.

Oltre alla valutazione dei rischi l’azienda deve avere anche un modello di organizzazione e gestione come previsto all’art. 30.

Il modello deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi al rispetto degli standard tecnico-strutturali per attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti, alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, alle attività di sorveglianza sanitaria, alle attività di informazione e formazione dei lavoratori, alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori, alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge, alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

Per chi volesse approfondire l’argomento segnaliamo le Linee guida ISPESL - Profili di rischio per comparto: una banca dati che raccoglie le informazioni sui rischi in ogni singola fase del ciclo produttivo direttamente osservato in un insieme di imprese. Sono state elaborate linee guida per allevamenti, lavori forestali, cantine vinicole, caseifici, florovivaismo, conserve vegetali, forni alimentari, piscicoltura, ristorazione, segherie per legno, produzione dolciaria…rintracciabili on-line all’indirizzo:

http://www.ispesl.it/profili_di_rischio/index.asp

Etichettatura RFID

Le nuove tecnologie informative e il parallelo sviluppo di nuovi sistemi organizzativi permettono alle aziende di gestire in maniera più efficiente ed efficace i dati relativi al processo produttivo, e di sviluppare una corretta comunicazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda.

Con riferimento ai temi della sicurezza dei dati, della tracciabilità e della identificazione automatica di oggetti stanno destando particolare interesse tecnologie cosiddette “RFID”, acronimo usato per indicare tutte quelle applicazioni che utilizzano un sistema a radiofrequenza per identificare- riconoscere- individuare un oggetto. Tali sistemi si basano sulla lettura a distanza delle informazioni contenute in una particolare etichetta (il tag Rfid), che viene attivata da appositi lettori (reader); in questo modo, attraverso gli impulsi elettromagnetici, è possibile codificare i dati contenuti all’interno del tag che accompagna la merce durante tutto il processo produttivo.

L’architettura della tecnologia è quindi molto semplice, composta da due elementi fondamentali (reader e tag) in comunicazione tra di loro attraverso antenne che “captano” le onde radio e le trasmettono ad un computer dotato di apposito software.

Ogni tag (nella immagine un tag ad infissione) è costituito da un codice identificativo unico e progressivo, non modificabile, dato dall’azienda produttrice, in modo tale da garantire la sicurezza dell’origine del prodotto.

La tecnologia RFID consente di applicare alle materie prime o ai prodotti finiti, un’etichetta “intelligente”, di dimensioni, forme e rivestimenti adeguati - confacenti ai prodotti ed ai processi produttivi che questi devono affrontare - sulla quale è possibile, tramite sistemi di lettura/scrittura che non richiedono il presidio di un operatore, memorizzare e leggere dati ed informazioni inerenti i processi produttivi, il controllo di qualità, la tracciabilità, etc.; superando le tipiche difficoltà di lettura del sistema bar-code. A seconda del materiale di costruzione e del tipo di merce su cui vengono inseriti, o del trattamento a questa riservato, i tags possono essere a perdere o riutilizzabili. Il costo di un tag può variare da 10 cent a 30 euro (nel caso in cui rilevino anche, ad esempio, la temperatura di conservazione di un prodotto).

I casi di studio visti nell’indagine di Fedagri appartengono al settore zootecnico, lattiero-caseario ortofrutticolo, e hanno riguardato sperimentazioni con tags da 1-2 euro/cadauno.

Le aziende dei tre settori hanno sviluppato aspettative differenti per quanto riguarda l’applicabilità della tecnologia nel proprio ambito produttivo. In tutti e tre i casi sono emerse criticità quali il costo della tecnologia, ancora piuttosto elevato, e la lentezza di applicazione dei tags rispetto alle etichette convenzionali. Questi motivi costituiscono il principale freno all’adozione di sistemi RFID. Per minimizzare l’impatto economico dell’applicazione, comunque, sono attualmente in corso progetti di ricerca per realizzare i tags con materiali meno costosi, ma ciò non toglie che la riduzione dei costi dipenda anche, e soprattutto, dall’andamento della domanda e dell’offerta della tecnologia sul mercato.

Dalla sperimentazioni è emersa la difficoltà di creare una filiera produttiva integrata, in grado di stimolare la collaborazione tra i vari soggetti da “monte a valle”. Nel settore carne, ad esempio, la sperimentazione non ha avuto modo di proseguire, poiché nessun anello successivo alla fase di allevamento ha adottato una tecnologia tale da poter consentire il flusso di informazioni fino al consumatore finale. Analoga questione si è verificata per il settore ortofrutticolo: in questo caso, l’azienda si è adattata al sistema di tracciabilità richiesto dalla GDO, che per il momento non richiede ai propri fornitori l’utilizzo di un sistema RFID. Questo tipo di problema, al contrario, non si è verificato in quei contesti in cui l’azienda dispone di un proprio punto vendita munito dell’attrezzatura adeguata per poter ricevere le informazioni dal tag, e a sua volta, poterli trasmettere all’acquirente.

www.rfiditalia.com

www.osservatori.net

www.rf-id.it 

Autorizzazione sanitaria

Gli impianti che operano nella filiera alimentare umana sono soggetti alla autorizzazione sanitaria. Questo requisito era già previsto dalla normativa nazionale con la Legge n. 283 del 30 aprile 1962 art. 2.

Il Regolamento (CE) n. 852/2004 relativo all’igiene degli alimenti stabilisce l’obbligo di notifica o registrazione di tutti gli stabilimenti e gli operatori che producono, trasformano, distribuiscono o somministrano alimenti. In tal senso, sono interessate tutte le Cooperative che trattano prodotti a destinazione alimentare. I Regolamenti 852/2004 e 183/2005 riguardanti, rispettivamente, l’igiene nell’alimentazione umana e nell’alimentazione degli animali (mangimi), sono molto simili e prevedono, entrambi, la notifica o l’autorizzazione per le rispettive attività di competenza; mentre il Reg. 183/2005 è stato prontamente applicato dalle Regioni, per il Reg. 852/2004, le norme attuative sono state emanate solo a fine 2007. Secondo tali norme, decadono le vecchie procedure di richiesta di autorizzazione sanitaria ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 283/1962, che vengono sostituite da una Dichiarazione di Inizio Attività (DIA), per cui si ha l’autorizzazione a operare a seguito di ispezione dell’ASL, o del silenzio-assenso dopo 30 giorni successivi alla presentazione della DIA.

Secondo il Reg. 852/2004 la richiesta di autorizzazione o di notifica ai fini della registrazione sarebbe stata obbligatoria a partire dal 1/1/2006. Tuttavia, per effettuarla dovevano essere emanate specifiche norme da parte dello Stato e/o delle Regioni, cosa che è avvenuta solo a fine 2007. L’obbligo di presentazione della DIA risulta pertanto immediato e non è previsto un lasso di tempo per l’adeguamento.

Gli impianti già autorizzati ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 283/1962 si intendono autorizzati anche per la nuova normativa comunitaria e non devono presentare la DIA.

Per contro, tutti gli impianti che non sono in possesso di autorizzazione sanitaria devono presentare la DIA, secondo quanto indicato nella DGR 79-7605 del 26-11-07 “Istruzioni operative per l'applicazione del Reg CE-852-04”.

La DIA, con tutti gli allegati, deve essere presentata in Comune.

Il quadro normativo del Reg. 852/2004 contempla alcuni altri aspetti rilevanti.

  A differenza del Reg. 183/2005, il Reg. 852/2004 non prevede la registrazione o l’autorizzazione per chi, svolge solo attività di “intermediazione”, senza trattare materialmente i prodotti.

  I trasportatori che operano nella filiera dei prodotti destinati all’alimentazione umana devono presentare la DIA, secondo la modulistica predisposta dalla Regione Piemonte (Allegato 2 e 3 della DGR sopra citata) con indicazione dettagliata dei singoli automezzi e obbligo di versamento di 30,00 Euro/automezzo. L’obbligo di DIA sussiste indipendentemente dall’eventuale registrazione effettuata ai sensi del Reg. 183/2005.

  Le aziende agricole che effettuano la “produzione primaria” di prodotti destinati all’alimentazione umana (coltivazione, raccolta, trasporto del prodotto tal quale ad un impianto di stoccaggio o di trasformazione) sono anche loro soggette alla presentazione della DIA (Allegato 2  della DGR sopra citata), con una semplificazione degli allegati e senza obbligo di versamento economico. La normativa regionale stabilisce che le aziende agricole già registrate per la “produzione primaria” secondo il Reg. 183/2005, essendo già con questo inserite nei registri delle ASL, non sono soggette ad altre incombenze relativamente al Reg. 852/2004; con questo si intende anche che il rispetto dei requisiti igienici stabiliti dal Reg. 183/2005 (allegato I), da attestare con l’autocertificazione prodotta dall’azienda stessa, soddisfa anche quanto previsto dal Reg. 852/2004. Questa è una posizione della sola Regione Piemonte, non supportata dalla normativa comunitaria e nazionale, che non ha analoghi nelle altre regioni.

La Delibera con la relativa modulistica per la presentazione della domanda è scaricabile dal sito dell’Assessorato alla Sanità all’indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/sanita/sanpub/vigilanza/legislaz.htm

 

Tracciabilità alimentare: nuovo sistema ISO

L'International Standard Organization ha recentemente pubblicato una norma relativa alla rintracciabilità, a integrazione della serie Iso 22000 (il gruppo di standard, ad applicazione volontaria, specificamente dedicati alla sicurezza nella filiera agroalimentare):

Iso 22005:2007, «Tracciabilità nella filiera alimentare e mangimistica - Princìpi generali e requisiti di base per la progettazione e applicazione del sistema».

Il titolo, come pure l'architettura del documento, richiamano l'esperienza delle norme di prodotto Uni 10939:2001 (rintracciabilità di filiera) e 11020:2002 (rintracciabilità intra-aziendale). Da questi lavori dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) lo standard Iso si distingue tuttavia per la maggiore flessibilità accordata agli operatori. Flessibilità che si esprime in definizioni ampie, un nucleo ristretto di requisiti categorici, raro dettaglio applicativo. La norma si fonda sullo standard del Codex alimentarius «Princìpi per la rintracciabilità/tracciabilità di prodotto come strumento da utilizzarsi in ispezioni alimentari e sistemi di certificazione». La terminologia e l'approccio sono altresì compatibili, e rispondono ai criteri della Iso 9000:2005 2005, «Sistemi di gestione della qualità - fondamenti e vocabolario». Punto di partenza è la norma Iso 22000:2005, «Sistemi di gestione della sicurezza alimentare - Requisiti per ogni organizzazione nella filiera alimentare». La nuova norma si presenta di fatto come un approfondimento della Iso 22000 - a disposizione di tutti gli operatori che partecipano o interagiscono con la filiera agroalimentare - nella parte relativa appunto al sistema di rintracciabilità. Il requisito minimo di rintracciabilità coincide con quello stabilito dall'articolo 18 del regolamento n. 178/2002: essere in grado di identificare il fornitore dei materiali ricevuti, e il destinatario dei prodotti forniti. È dunque rimessa alla libera e responsabile scelta degli operatori la facoltà di estendere il sistema sino a consentire l'individuazione dell'origine dei materiali, dell'esatto percorso nell'ambito dei processi, della distribuzione all'ingrosso e al dettaglio di alimenti e mangimi. Il sistema dovrebbe risultare pratico, applicato con coerenza in via continuativa, verificabile, orientato ai risultati. Gli obiettivi sono diversi, dal sostegno alle politiche aziendali su sicurezza e qualità al riscontro delle specifiche dei clienti; senza dimenticare il valore di facilitare le azioni correttive (ritiri, richiami) e agevolare i controlli, identificare i responsabili delle non conformità eventualmente riscontrate, comunicare in modo appropriato con le altre parti interessate, migliorare l'efficienza e produttività dell'organizzazione. La progettazione del sistema tiene conto di obiettivi, norme cogenti, politiche aziendali, prodotti e/o ingredienti, posizione nella filiera, flussi materiali, informazioni da registrare (in ingresso, di processo, in uscita), procedure (definizione di prodotti, lotti, flussi materiali, modalità e gestione dei registri), documenti (passaggi-chiave nella filiera, responsabilità nell'organizzazione, verifiche e audit, gestione non-conformità, conservazione atti), coordinamento con altri operatori. L'implementazione del sistema, da documentarsi, richiede il coinvolgimento del management, l'attribuzione di responsabilità, la formazione del personale, il monitoraggio mediante «key performance indicators». Il sistema è soggetto a revisione, quando appropriato ovvero in ipotesi di cambiamento di processi, prodotti e/o obiettivi. Ai fini della revisione, si devono considerare: risultati dei test e audit, cambiamenti, informazioni fornite dagli altri operatori, azioni correttive, riscontri dei clienti relativi alla rintracciabilità, riforme legislative, metodi di valutazione statistica. La norma Iso non entra nel dettaglio della rintracciabilità di prodotto (bilanci materiali, unità minima rintracciabile, gestione dei resi). La traduzione dei principi generali nella pratica operativa spetta quindi ora al Sincert, che potrebbe decidere di integrare la Iso 22005 con un apposito documento tecnico.

 

 

   approvato nuovo regolamento regionale per utilizzo reflui zootecnici

La Giunta Regionale ha approvato il Regolamento 10/R in materia di utilizzo agronomico di liquame e letami e delle acque reflue agroalimentari, che stabilisce quali condizioni devono essere rispettate per effettuare la distribuzione sul terreno degli effluenti zootecnici. (BURP n. 44 del 31 ottobre 2007)

Scarica il testo del regolamento

Il regolamento stabilisce, nei sui 34 articoli e 6 allegati, i limiti all’utilizzo in campo (distanze minime da corsi d’acqua, strade, abitazioni, ecc.), le modalità di trattamento, stoccaggio e distribuzione degli effluenti, definendo in particolare le dosi massime distribuibili di azoto.

I limiti sono 170 kg di azoto per ettaro e per anno nelle zone vulnerabili da nitrati e 340 kg per le aree non vulnerabili. Il limite dei 340 kg si riduce a 250 nel caso di nuovi insediamenti o di aumenti della capacità zootecnica esistente che comporti un aumento della quantità di azoto al campo maggiore del 30% (art. 14).

Il regolamento recepisce le indicazioni del decreto ministeriale del 7 aprile 2006 in merito all’azoto prodotto dagli animali in funzione del peso vivo. I valori per le vacche da latte e per gli avicoli subiscono un incremento rispetto al regolamento 9/R, in alcuni casi anche considerevole, che si rifletterà su una maggiore esigenza di terreni per gli spandimenti.

Viene stabilita la possibilità di utilizzo agronomico anche per le acque reflue di aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue contenenti sostanze naturali non pericolose per un massimo di 4.000 mc/anno, e comunque contenenti non più di 1.000 kg di azoto/anno. Gli articoli dal 15 al 20 definiscono le modalità di utilizzo di tali acque per migliorarne l’impiego irriguo e fertirriguo.

E’ prevista una novità delle procedure amministrative a carico delle aziende, che passeranno da un regime di autorizzazione a un regime di comunicazione (art. 3), integrato con il sistema di anagrafe agricola unica della Regione Piemonte, a cui si affianca, per alcune aziende, anche il piano di utilizzazione agronomica (PUA). 

Azienda con produzione di azoto al campo per anno (kg)

Area vulnerabile

Area non vulnerabile

> 6.000

Comunicazione + PUA

Comunicazione + PUA

Da 3.000 a 6.000

Comunicazione  + PUA semplificato

 

Comunicazione

Da 1.000 a 3.000

Comunicazione

< 1.000

Non si applica regolamento

 

Copia della comunicazione è parte integrante dei documenti di trasporto che dovranno accompagnare il trasferimento dei reflui per il loro utilizzo agronomico.

Finora la pianura piemontese era interessata per circa il 30% della propria estensione dalle aree vulnerabili da nitrati dove venivano praticate limitazioni più restrittive all’uso dei reflui zootecnici. In futuro l’area vulnerabile, per allinearsi al comportamento degli altri Stati europei e quanto indicato dalla direttiva nitrati, dovrà essere oltre il 50% della pianura. L’individuazione esatta delle aree interessate sarà oggetto di una prossima deliberazione del Consiglio Regionale.  

Il Regolamento 10/R entrerà in vigore dal 1° gennaio 2008 e da tale data non risulteranno più applicabili le norme della DGR 30/12/91 n. 46-12028 di autorizzazione allo spandimento in agricoltura dei liquami sulla base della legge regionale, e saranno anche abrogati le norme relative alla designazione del programma di azione per le are vulnerabili da nitrati indicate nel Regolamento Regionale 9/R del 2002.

Per la piena attuazione e operatività del regolamento, oltre alla definizione delle aree vulnerabili, sono previste nei prossimi mesi alcune deliberazioni inerenti:

-       norme per la realizzazione di cumuli eseguiti nell’ambito dell’agricoltura biologica o di forme tradizionali di valorizzazione della sostanza organica;

-       norme tecniche per l’utilizzo agronomico di acque reflue finalizzato a veicolare prodotti fitosanitari o fertilizzanti;

-       limiti di accettabilità per la concentrazione di rame e zinco, in forma totale, di fosforo in forma assimilabile, riscontrati nei suoli interessati da utilizzazione agronomica a seguito delle analisi effettuate dalla provincia;

-       interventi di formazione e informazione degli operatori delle aziende ricadenti in zone vulnerabili da nitrati;

-       schema secondo cui devono essere redatti i programmi di adeguamento strutturale delle aziende.

 

DIA.... la nuova autorizzazione sanitaria

 

Dal 1° gennaio 2007 sono entrate in vigore le nuove norme europee relative alle modalità applicative per la registrazione degli stabilimenti del settore alimentare , che di fatto sostituiscono l'autorizzazione sanitaria con una DIA (Dichiarazione di Inizio Attività).
 

Con una delibera di maggio pubblicata sul BURP del 13 settembre la Giunta piemontese ha recepito l’accordo tra Ministero della Salute e Regioni recante le “Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE sull’igiene dei prodotti alimentari”.
La Regione esclude dal campo di applicazione del regolamenti i “piccoli quantitativi di prodotti primari” cioè quelli ceduti da imprese agricole in regime di franchigia (persone fisiche con volume d’affari non superiore ai 7.000 euro come riconosciute dal  DPR 633/72 art. 32 bis).
Il Piemonte considera assolto l’obbligo di registrazione per tutte le imprese alimentari già iscritte e presenti alla data di pubblicazione della delibera nel Registro Nazionale delle Imprese (L. 580/93) o già iscritte in altre banche dati. 

La Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) sostituisce l’autorizzazione sanitaria (Legge 283/1962 art. 2 – RD 3298/1928 art. 29) e le altre autorizzazioni sanitarie o attestazioni effettuate con regolamenti comunali di igiene degli alimenti.

In Piemonte le DIA vanno presentate al comune o agli sportelli unici per le attività produttive, qualora presenti. Le DIA verranno poi trasmesse dagli uffici che le hanno ricevute ai rispettivi Dipartimenti di Prevenzione delle ASL. Tramite DIA si notifica l’inizio di attività per le nuove imprese alimentari, la variazione, la cessazione o la chiusura delle attività per tutte quante.

Alla Direzione della Sanità Pubblica e agli organi di controllo delle ASL spetta la supervisione, la vigilanza e i controlli sulla corretta applicazione del provvedimento. 

Che cos’è la DIA?

La DIA è una dichiarazione dell’operatore alimentare in cui si afferma che la sua impresa è in regola con tutte le norme cogenti (non solo quelle di stretto ambito alimentare) a cui si allega una relazione tecnica e una planimetria.

Due sono le tipologie di DIA:

- la DIA semplice che si applica a tutte quelle attività che con la precedente normativa nazionale non erano soggette ad autorizzazione sanitaria;

- la DIA differita (l’attività può iniziare 45 giorni dopo la comunicazione) che si applica a tutte quelle attività che con la precedente normativa nazionale erano soggette a autorizzazione sanitaria (compresi i prodotti ittici).

Nel caso di DIA differita l’ASL potrebbe effettuare un sopralluogo nei 45 giorni; qualora non lo effettui l’impresa potrà comunque operare.

Importante per tutte le attività è la presenza di un manuale di corretta prassi operativa in materia di igiene. Le linee guida sottolineano l’importanza dell’uso di tali manuali, redatti secondo i principi del sistema HACCP, da parte degli operatori del settore alimentare.

 Riferimenti legislativi:

-  Legge Regionale n. 38 del 29 dicembre 2006

- DGR 28 maggio 2007 n. 62-6006

 

Aree vulnerabili da prodotti fitosanitari

Il Piemonte, prima regione in Italia, ha approvato la "Prima individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari", allo scopo di proteggere le risorse idriche e altri comparti ambientali dall'inquinamento derivante dall'uso di prodotti fitosanitari.

Con un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.122 del 28/5/2007, il Ministero ha recepito la proposta piemontese per la limitazione all’impiego di cinque principi attivi: Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Molinate e Quinclorac e fissa misure, a seconda delle aree territoriali, di limitazione d'uso temporanea e di divieto vero e proprio.

La commissione ministeriale ha ritenuto invece necessario approfondire l'esame tecnico-scientifico per altri principi come Alaclor, Oxadiazon, Propanil e Terbutilazina.

Informazioni dettagliate sul sito regionale.

 

 


Limiti dei contaminanti negli alimenti

Il Regolamento (CE) N. 1881/2006 del 19/12/2006 (G.U. L 364) riordina i limiti di alcuni contaminanti negli alimenti e nei prodotti alimentari, compresi gli alimenti per lattanti, per bambini, gli alimenti dietetici a fini medici speciali (dettagliati nell’allegato), in particolare per:

-          nitrati in spinaci, lattughe, alimenti (anche a base di cereali) destinati a lattanti e a bambini;

-          micotossine:

-                aflatossine in cereali e derivati, latte, arachidi, frutta a guscio e frutta secca, alcune spezie;

-                ocratossina A in cereali e derivati, uve secche, succhi d’uva, vini, caffé;

-                patulina in succhi di frutta, bevande e prodotti derivati dalle mele;

-                deossinivalenolo in cereali (escluso riso) e derivati dei cereali (escluso derivati del riso), applicabile al mais dal 1/7/7, ma per i derivati del mais i limiti sono già applicabili;

-                zearalenone in cereali (escluso riso) e derivati dei cereali (escluso derivati del riso), applicabile al mais dal 1/7/7;

-                fumonisine in mais e derivati, in vigore dal 1/10/7;

-          piombo in cereali legumi e leguminose, latte, carni e frattaglie, prodotti della pesca (pesce, crostacei, molluschi bivalvi, cefalopodi), ortaggi, frutta, oli e grassi, succhi di frutta, vino;

-          cadmio in cereali e derivati, soia, carni e frattaglie, prodotti della pesca (pesce, crostacei, molluschi bivalvi, cefalopodi), ortaggi;

-          mercurio nei pesci e prodotti della pesca;

-          stagno per alimenti e bevande in scatola e in lattina;

-          3.MCPD in proteina vegetale idrolizzata e salsa di soia;

-          diossine e PCB in alcune carni, fegato, alcuni pesci, latte e prodotti lattiero-caseari, uova, grassi animali, oli e grassi vegetali, oli di pesce;

-          benzopirene in oli e grassi, prodotti affumicati, prodotti della pesca (pesce, crostacei, molluschi bivalvi, cefalopodi).

Molti dei limiti esposti nell’allegato non sono variati rispetto alle normative già in vigore (per i cereali i limiti non sono cambiati per nulla, sia per quanto concerne i valori, le tipologie di prodotto, che per i tempi di applicazione).

La definizione di un nuovo regolamento, in sostituzione del Reg. 466/2001 che viene abrogato, si è resa necessaria per riordinare la materia, dato l’elevato numero di modifiche praticate al reg. 466/2001, nonché per ridefinire meglio alcuni aspetti nel testo del nuovo regolamento.

Vengono ribaditi in modo perentorio, per i prodotti non conformi ai limiti stabiliti nell’allegato del regolamento, il divieto di uso come alimenti o ingredienti alimentari, il divieto di miscelazione con prodotti conformi, il divieto di detossificazione mediante trattamenti chimici per quanto riguarda le micotossine.

Per quanto concerne le aflatossine in mais, arachidi , frutta a guscio, frutta secca, vengono distinti due livelli, relativi ai prodotti destinati al consumo umano diretto o all’impiego come ingredienti di prodotti alimentari, oppure ai prodotti da sottoporre a cernita o altro trattamento fisico precedente il consumo umano diretto o l’utilizzo come ingrediente di prodotti alimentari. Questi ultimi devono necessariamente essere accompagnati da una informazione che ne specifichi chiaramente l’impiego e che riporti la necessità di cernita o altro trattamento fisico precedentemente il consumo o l’impiego (dicitura obbligatoria art. 4 punto d)). Le informazioni devono essere riferite a una specifica partita (lotto) di prodotto. Possono essere esposte, in alternativa, su una etichetta per ogni confezione, oppure sull’originale del documento di accompagnamento della merce.

Sempre per quanto riguarda le aflatossine nei cereali (escluso il mais da sottoporre a cernita o altri trattamenti fisici, di cui sopra) e nelle arachidi, valgono i limiti indicati per la destinazione alimentare, a meno che i prodotti rechino una indicazione della destinazione d’uso diversa dall’alimentare. L’indicazione della destinazione d’uso deve essere chiara e riferita alla partita (lotto) di prodotto; deve essere riportata in etichetta o sull’originale del documento di accompagnamento. Inoltre, il destinatario della merce deve svolgere una attività compatibile con la destinazione d’uso dichiarata (es. mangimista o allevatore per l’uso zootecnico).

Nel caso dei cereali, relativamente alle fusarium-tossine (deossinivalenolo, zearalenone, fumonisine), viene stabilito uno specifico limite per i prodotti “non trasformati”, “commercializzati per la prima trasformazione”, oppure nei sistemi integrati di produzione e trasformazione “destinati alla prima trasformazione”. Viene anche chiarito che le operazioni di essiccazione e di pulitura o di cernita, se lasciano intatta la cariosside, non sono da considerarsi trasformazione o prima trasformazione. In pratica, ai cereali raccolti, essiccati, puliti, stoccati, consegnati e trasportati ad un trasformatore, si applicano i limiti riferiti ai prodotti non trasformati, finché non vengono sottoposti a un processo di trasformazione, diverso dalla semplice essiccazione e pulitura o cernita. Viene ribadito che il campionamento e l’analisi hanno valore ufficiale solo se sono eseguiti in modo conforme alle norme comunitarie in materia.

Gli Stati membri devono comunicare annualmente alla Commissione europea i risultati delle indagini intraprese e i risultati delle misure preventive, in particolare per quanto concerne la contaminazione da micotossine.

 

Libro verde sull'energia

Fonti rinnovabili, carbone e nucleare. Questo il mix energetico alla base della nuova strategia comunitaria per l'energia presentata lo scorso 8 marzo 2006 a Bruxelles.

Il nuovo "libro verde" concentra in sei punti l'azione comunitaria in materia energetica: completamento del mercato interno; solidarietà tra gli Stati membri; sviluppo di tecnologie ad elevata efficienza; politica esterna comune; costruzione di un mix energetico sostenibile; lotta al riscaldamento globale.

Sotto il profilo dello sviluppo energetico sostenibile, in particolare, l'UE annuncia di voler spingere sull'utilizzo di un mix di fonti, basato su rinnovabili, carbone e nucleare. Ciò al duplice fine di garantire, attraverso la diversificazione, l'efficienza e l'autonomia dell'approvvigionamento energetico comunitario. Sotto il profilo della lotta al riscaldamento globale, invece, il target è l'abbassamento del 20% dei consumi entro il 2020.

Scarica il testo completo

 

Certificazione forestale

Con il termine certificazione si intende il procedimento attraverso il quale un ente indipendente dichiara che un sistema produttivo o un prodotto è conforme a determinati requisiti stabiliti da una norma o una regola tecnica di riferimento.

La certificazione forestale è uno strumento a carattere volontario il cui obiettivo principale è garantire ai consumatori che il legno e i suoi prodotti derivano da foreste gestite in modo sostenibile.

Diventa uno strumento di mercato dove esiste una domanda di prodotti certificati.

Ma attenzione: non è una certificazione di prodotto. Le caratteristiche merceologiche del tondo, del segato o di altro prodotto non rientrano nei criteri di valutazione.

La certificazione della gestione forestale prova che la foresta viene gestita in modo conforme ai requisiti ambientali, sociali ed economici espressi dai principi e criteri di gestione forestale sostenibile. Rappresenta un’evoluzione della certificazione ambientale (ISO 14001 nota al settore manifatturiero) perché, oltre ad essere specifica per il settore forestale, permette di apporre un logo ai prodotti certificati.

Esiste anche la certificazione della rintracciabilità conosciuta come “catena di custodia” (chain of custody) che assicura che il legno presente nel prodotto finale proviene da una foresta certificata in modo sostenibile.

Quali i benefici derivanti dalla certificazione forestale?

Con la certificazione si valorizza sempre l’immagine aziendale, si migliora in controllo delle risorse impiegate nell’attività aziendale e si migliora nella gestione e nella organizzazione dell’impresa attraverso l’utilizzo di meccanismi di pianificazione, monitoraggio e valutazione.

Il beneficio economico deriva dalla possibilità di valorizzare il prodotto certificato sul mercato e di accesso a nuovi mercati, maggiormente esigenti sui fattori di gestione forestale sostenibile. L’aspetto di valorizzazione economica risulta molto complesso nella situazione italiana, in quanto vi è una notevole diffusione di boschi con assortimenti poco pregiati. 

Standard di certificazione

Sono diversi, ma due in particolare sono i più importanti e quelli diffusi in tutto il mondo: FSC e PEFC.

 

Schema FSC

FSC Trademark © 1996 Forest Stewardship Council A.C.

www.fsc-italia.it

Schema PEFC

PEFC Trademark ©  PEFC/01-00-01

www.pefc.it

 

FSC nasce nel 1993 appoggiato da ONG ambientaliste e da parti sociali, PEFC è stata sostenuta cinque anni dopo da piccoli proprietari, industria  e amministrazione pubblica. Sono entrambi standard riconosciuti a livello internazionale e permettono entrambi di raggiungere una certificazione aziendale e una certificazione di gruppo, così si riducono ispezioni e controlli in campo, e, automaticamente, le spese di certificazione. Gli enti di certificazione per FSC sono riconosciuti dallo stesso FSC, mentre per PEFC ci deve essere un riconoscimento da parte di un terzo: per l’Italia è il Sincert.

 


ISO 22000.... cos'è?

La ISO 22000 è stata pubblicata dall'ISO il 1° settembre.

La "Food safety management systems – Requirements" è uno standard volontario che ha l’intento di armonizzare i differenti schemi HACCP con gli standard utilizzati per la verifica della sicurezza igienica.

I requisiti della ISO 22000 sono applicabili a tutti gli operatori della filiera che vogliano implementare un efficace sistema di gestione della sicurezza alimentare andando a stimolare la gestione di quei punti della filiera che più frequentemente possono dare origine a problematiche igienico-sanitarie.

Lo standard si rivolge al mondo agricolo, agroalimentare e al "near food" (cioè quelli vicini… i produttori di detergenti, di imballi, servizi di derattizzazione, ecc.).

Lo standard è inoltre certificabile da un Ente di Terza Parte e, come per la ISO 9000, riguarda ogni singola fase di filiera.

I punti chiave della norma sono:

-         la comunicazione interattiva, tra l'azienda interessata e i diversi attori a monte e a valle della catena di fornitura;

-         il sistema di gestione aziendale;

-         il controllo di processo;

-         la metodologia HACCP, applicata secondo quanto previsto dal documento FAO/OMS Codex Alimentarius, con particolare attenzione rivolta all'analisi dei pericoli che diventa lo strumento guida per la politica di sicurezza alimentare aziendale;

-         la gestione dei pericoli per la sicurezza igienica tramite misure di controllo operative.

La norma è perfettamente compatibile e integrabile con la norma UNI EN ISO 9001:2000 ed altri modelli gestionali simili (UNI EN ISO 14001:2004).


Protocollo di Kyoto: perchè riguarda anche l'agricoltura?

 

Il Protocollo di Kyoto, sottoscritto nel 1997, rappresenta il primo pilastro di una strategia internazionale per il raggiungimento dell'obiettivo di una progressiva riduzione delle emissioni di gas serra in atmosfera.

Numero di paesi sottoscrittori: 140.
Entrata in vigore
: 16 febbraio 2005.
I gas ritenuti responsabili dell’alterazione del clima derivano dall’uso di combustibili fossili (petrolio e derivati, gas metano, carbone); i principali gas sono: l’anidride carbonica CO2, il metano C4H4 e il protossido di azoto N2O2.

Obiettivo
: riduzione entro il 2012 dell'8% dei gas ad effetto serra rispetto ai livelli del 1990.

Per raggiungere tale obiettivo, oltre al miglioramento dei processi industriali ed energetici e del sistema dei trasporti, appare necessario un significativo incremento della quota di energia derivante da fonti rinnovabili.

Da qui l’interesse creatosi negli ultimi anni per l’utilizzo a fine energetico delle biomasse,  genericamente intese come materiali di origine biologica non fossile (residui agricoli e colture energetiche specializzate, residui forestali, scarti dell'industria agro-alimentare e dell'industria del legno, reflui degli allevamenti zootecnici, parti organiche dei rifiuti urbani…)
Sfruttando a scopo energetico le biomasse si utilizza l’energia solare 'fissata' dai vegetali, e si rimette in circolo l’anidride carbonica da esse stesse sottratta con la fotosintesi.
Quando si parla di biomasse da utilizzare per fini enegetici è necessario distinguere due grosse categorie di materiali da cui derivano altrettanto processi industriali:
- le biomasse umide da destinare, previa fermentazione anaerobica, alla produzione di biogas;
- le biomasse secche da sottoporre a combustione diretta in piccole centrali termiche per la produzione attraverso impianti di cogenerazione di calore e di energia elettrica. 

Nell’ambito delle biomasse, oltre ai due processi appena indicati, esiste tutta una serie di altri casi come ad esempio la possibilità di poter produrre carburanti dalle colture agricole, come oli vegetali, alcool e altri prodotti, da utilizzare in sostituzione  dei carburanti di origine fossile per il funzionamento di motori a combustione interna. Vi è anche la possibilità di trasformare tutta una serie di prodotti organici (sottoprodotti derivanti dall’attività agricola e zootecnica, prodotti agricoli ottenuti appositamente per questi scopi, sottoprodotti dell’industria alimentare) in idrocarburi attraverso processi industriali di conversione termochimica. Si tratta però di processi che almeno per il momento non hanno l’importanza e l’interesse pratico che invece si attribuisce ai due precedentemente indicati.

In questo nuovo settore “agro-energetico”, nonostante gli entusiasmi mantifestatisi di recente, molteplici sono ancora gli aspetti da studiare e da approfondire per poter stimare i reali rendimenti, le potenzialità, i consumi, gli aspetti economici, e l’impatto ambientale degli impianti.

Il costo dell'energia da biomassa è, attualmente, ancora generalmente maggiore di quello derivante dalle fonti fossili, ma vi è una tendenza verso la competitività, in tempi ragionevolmente brevi. Inoltre occorre che il settore agricolo possa svolgere un ruolo diverso nel mercato dell’energia, in particolare è necessario un quadro legislativo più adeguato a queste finalità, e incentivi per la creazione di 'filiere energetiche'.

Per approfondimenti:

¨       www.kyotoclub.org

¨       www.energiaitalia.com


Linee guida sull'etichettatura degli allergeni


Con la Direttiva sugli allergeni alimentari (2003/89/CE), l'Unione europea ha stabilito che dal 25 novembre 2005 sarà vietata la commercializzazione di prodotti con etichette non conformi. In attesa di una normativa nazionale di attuazione, Federalimentare (Confindustria) ha elaborato delle Linee guida sull'etichettatura degli allergeni per consentire agli operatori di conoscere e poter applicare le nuove regole europee su base volontaria prima che divengano obbligatorie.

 Linee guida scarica il pdf scarica file in pdf (296 Kb)


Linee guida della Comunità Europea per la tracciabilità

E' a vostra disposizione il documento:

GUIDA ALL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 11, 12, 16, 17, 18, 19
E 20 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 RELATIVO ALLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE GENERALE
CONCLUSIONI DEL COMITATO PERMANENTE PER LA CATENA ALIMENTARE E LA SALUTE DEGLI ANIMALI

del 20 dicembre 2004.

Il documento non ha valore giuridico, ma intende aiutare gli operatori della catena alimentare a meglio comprendere e applicare in modo corretto e uniforme il regolamento.


  Ocratossina A

Con il Reg. (CE) n. 123/2005 sono fissati dei limiti alla presenza di Ocratossina A (OTA) in alcuni alimenti e bevande. L’Ocratossina A è una micotossina, prodotta da funghi dei generi Aspergillus e Penicillium, che possono attaccare svariati prodotti vegetali, durante la coltivazione o il successivo immagazzinamento.

L’OTA è tossica per l’uomo, cui causa patologie alle vie urinarie. L’OTA si accumula nei tessuti animali, quali muscoli e fegato, e passa da un soggetto all’altro nella catena alimentare. Non sono noti metodi per distruggere le micotossine mantenendo inalterate le caratteristiche degli alimenti. Tuttavia, i processi di raffinazione comunemente messi in atto nella preparazione dei cibi e delle bevande, comportano una riduzione del tenore in micotossine, che si concentrano nei sottoprodotti e negli scarti. Tali sono ad esempio la chiarificazione dei vini e l’allontanamento delle fecce, la molitura e la separazione delle crusche per i cereali.

Il contenuto in micotossine si esprime in ppb, equivalenti a microgrammi per chilogrammo.  

Per il vino e altre bevande a base di mosto d’uva, escluso i vini liquorosi (alcol uguale o superiore a 15%), il tenore in OTA massimo ammissibile è di 2 ppb ed è applicato ai prodotti fabbricati successivamente al raccolto del 2005. Stesso limite di 2 ppb anche per i succhi d’uva e il succo d’uva concentrato ricostruito, nonché il mosto d’uva e il mosto d’uva concentrato ricostruito destinati direttamente al consumo umano. Per altre bevande e cocktail a base di vino il tenore di OTA ammissibile dipende dalla porzione di vino e/o di uva presente nel prodotto finito.

Per i cereali, compreso il riso, sono confermati i limiti 5 e di 3 ppb, rispettivamente per i cereali non lavorati e per tutti i prodotti derivati.

Nelle uve secche (uva passa e uva sultanina) il limite di OTA è di 10 ppb, mentre sono 5 e 10 ppb rispettivamente per il caffè torrefatto in grani o macinato e per il caffè solubile. 

Negli alimenti per lattanti e bambini e negli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali il limite è posto a 0,5 ppb.

I limiti fissati saranno oggetto di revisione entro il 30 giugno 2006, dove potranno essere modificati o integrati con l’introduzione di altri prodotti, attualmente considerati, ma per cui non sono ancora posti dei limiti, come birra, carne e prodotti a base di carne, vini liquorosi, frutta secca, caffè crudo, spezie e liquirizia.


Cerotti & Cellulari - nuove norme sul pronto soccorso in azienda

Gazzetta Ufficiale N. 27 del 3 Febbraio 2004
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 15 luglio 2003, n.388
Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale,in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

Sono entrate in vigore il 3 febbraio 2005 le nuove regole sul pronto soccorso aziendale contenute nel DM 388/2003, emanato in attuazione dell'articolo 15 del Dlgs 626/1994 sulla sicurezza sul lavoro.

Il DM rinnova la normativa risalente agli anni '50 fissando i contenuti delle cassette del pronto soccorso da tenere sul luogo di lavoro, e introducendo precisi parametri per la scelta e la formazione professionale dei lavoratori addetti al primo soccorso.

Le aziende sono classificate in tre gruppi:

A- le aziende che operano nei settori industriali considerati a maggior rischio; aziende aventi nel tariffario INAIL un indice di inabilità permanente superiore al 4‰ (tra cui lavorazioni meccanico-agricole, mattazione e macellazione…); tutte le aziende del comparto agricoltura con oltre cinque lavoratori occupati a tempo indeterminato;

B- le aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A;

C- le aziende con meno di tre lavoratori e che non rientrano nel gruppo A.

 

Nelle aziende del gruppo A e B il datore di lavoro deve conservare sul luogo di lavoro, in posizione facilmente accessibile e individuabile, la cassetta del pronto soccorso con la dotazione prescritta nell’allegato I del DM, per le aziende del gruppo C è previsto il pacchetto di medicazione (allegato II).

Nella aziende del gruppo A il datore di lavoro deve garantire il raccordo tra il pronto soccorso interno e il sistema pubblico di emergenza sanitaria. Se l’azienda ha dei dipendenti che lavorano in luoghi isolati (come ad esempio per le attività di esbosco nelle cooperative forestali), il datore di lavoro è tenuto a fornire il pacchetto di medicazione e un mezzo idoneo di comunicazione al fine di attivare tempestivamente il sistema di emergenza del servizio sanitario nazionale.


Manuale per la rintracciabilità del latte fresco

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005 è stato pubblicato il Decreto 14 gennaio 2005 del MIPAF.
Le scadenze previste sono:
-  60 giorni dalla pubblicazione per la realizzazione del Manuale aziendale, e
-  120 giorni dalla pubblicazione per l’indicazione in etichetta del riferimento territoriale cui fanno capo gli allevamenti di origine del latte impiegato.

Il Ministero per le Politiche Agricole insieme al Ministero delle Attività Produttive ha approvato in un decreto le linee guida per la stesura di un ”Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte fresco, finalizzato all’identificazione della provenienza e dell’etichettatura”. Analizziamo di seguito i contenuti del decreto la cui importanza va al di là del settore lattiero-caseario. Sono infatti le prime linee guida del Ministero e possono servire da traccia per la redazione dei manuali anche di altri settori.

 

I soggetti coinvolti nella filiera produttiva del latte fresco sono:

1.      i titolari degli allevamenti;

2.      i primi acquirenti;

3.      i titolari dei centri di raccolta;

4.      i titolari dei centri di standardizzazione;

5.      i trasportatori;

6.      i responsabili delle aziende di trattamento.

 

Le Linee guida hanno lo scopo di aiutare gli operatori della filiera nella redazione e applicazione del Manuale aziendale.

Il Manuale deve contenere le procedure e la relativa modulistica per la registrazione dei dati, ad integrazione della documentazione già richiesta dalla normativa vigente, così da consentire una efficace ricostruzione del percorso produttivo del latte.

Il Manuale aziendale è composto di una parte generale, con argomenti comuni a tutti gli operatori della filiera, e una parte speciale relativa alla gestione delle attività produttive.

La parte speciale ha delle sezioni diverse a seconda del tipo di operatore della filiera.

Sia la parte generale che quella speciale riportano delle istruzioni per la compilazione. L’operatore deve compilare il manuale seguendo la traccia e facendo riferimento alla propria realtà aziendale.

Le aziende operanti nella filiera del latte fresco che svolgono la medesima attività in diverse unità locali, devono sviluppare tanti Manuali quante sono le unità locali che gestiscono.

Nel caso in cui un’azienda svolga contemporaneamente più ruoli (ad esempio: primo acquirente, centro di raccolta e stabilimento i trattamento), il Manuale dovrà avere nella parte speciale tante sezioni quante sono le attività svolte.

 

Il Manuale e i documenti di registrazione posso derivare dai documenti già esistenti in azienda o essere informatizzati, in tutti i casi devono però garantire che:

-          il Manuale deve essere comunque realizzato;

-          il Manuale deve essere datato e sottoscritto dal legale rappresentante all’atto della prima emissione e ogni successiva revisione;

-          la documentazione deve contenere tutte le informazioni indicate nelle Linee guida;

-          il Manuale (e la documentazione allegata) deve sempre essere presente in azienda, anche in copia;

-          i sistemi informatici devono essere in grado di garantire la non contraffazione delle registrazioni, e devono permettere la visione a video e la stampa dei dati aggiornati, al più tardi al giorno precedente.

 

Rintracciabilità: storia o percorso?

Storia o percorso?

Ecco la differenza tra le definizioni di rintracciabilità del regolamento CE e delle norme UNI.

storia

percorso

UNI EN ISO 9000

Reg. (CE) 178/2002

UNI 10939

UNI 11020

Nella storia di un prodotto possono essere compresi anche i trattamenti, le manipolazioni ed i controlli subiti durante i percorsi. La storia ci fornisce delle informazioni che una semplice registrazione dei percorsi non è in grado di dare.

Obblighi

L’art. 18 del Reg. (CE) 178/2002 che diventa obbligatorio dal 1° gennaio 2005 prevede che in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione venga disposta la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o adatta a far arte di un alimento o di un mangime.

Sono esclusi i materiali di confezionamento destinati a venire in contatto con gli alimenti: per questi è prevista una disciplina diversa in corso di revisione da parte della comunità.

Sempre nello stesso articolo si specifica che chi opera nel settore alimentare o della mangimistica deve essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento. Per fare questo bisogna disporre di sistemi e procedure che permettano di mettere a disposizione delle autorità competenti le informazioni al riguardo.

Potrebbero essere sufficienti le bolle di entrata o altri documenti di accompagnamento, purché opportunamente gestiti. L’essenziale è che vengano conservati in modo da essere disponibili quando richiesti.

Altrettanta informazione occorre averla per le imprese a cui sono stati forniti i propri prodotti.

Inoltre si richiede che sia alimenti che mangimi siano etichettati e identificati in modo adeguato.

Sono regole abbastanza chiare, e anche semplici: da un lato occorre identificare da chi sono stati acquistati gli ingredienti e le materie prime, e dall’altro a chi sono stati forniti i prodotti realizzati.

L’art. 18 si applica in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione. Non sono previste esclusioni per i componenti, né per gli operatori coinvolti.

Qualche passo in più

Una prassi già molto diffusa nelle aziende è quella dell’indicazione del lotto.

Un passo in più che prevede di registrare sui documenti in entrata e in uscita (bolle, documenti di accompagnamento, etc…) anche i rispettivi numeri di lotto.

Potrebbe inoltre essere utile per l’azienda conoscere i percorsi di ogni singolo lotto lungo tutto il processo produttivo. Ovvero conoscere quali lotti hanno contribuito a formare un determinato lotto di prodotto finito.

Così come potrebbe risultare utile conoscere e registrare tutti i trattamenti subiti lungo i percorsi e i risultati dei controlli fatti. Si passerebbe in questo modo dal percorso alla storia del prodotto o dei prodotti all’interno dell’azienda.

I sistemi per annotare la storia di un prodotto possono essere di vario tipo, in funzione della complessità aziendale, dei prodotti e dei processi di lavorazione.

La rintracciabilità di per sé non garantisce particolari livelli di qualità o di sicurezza. La sicurezza si ottiene e con l’adozione di appropriate tecniche produttive e corrette modalità operative, realizzando un valido piano di autocontrollo secondo i principi dell’HACCP.

Ma in caso di problemi, la rintracciabilità, se realizzata in modo opportuno, può essere utile nell’identificazione delle cause. La rintracciabilità può anche essere uno strumento utile per limitare il danno provocato dall’eventuale insorgere di problemi.

L’adozione da parte di tutti gli operatori alimentari può indurre a dei comportamenti più consapevoli, ricordando a tutti che è sempre possibile risalire, anche se con certi limiti, alle responsabilità.

 

Realizzare un sistema di rintracciabilità nella propria azienda può risultare in alcuni casi abbastanza complesso. Le difficoltà nascono soprattutto quando si hanno dei processi produttivi complessi, quando è molto diversa la natura della materia prima utilizzata, quando si devono miscelare dei lotti diversi o anche dei lotti di provenienza diversa, spesso sono anche legati alla capacità dei sili di raccolta, e dalla lavorazione in continuo.

Quando si vogliono garantire particolari livelli di qualità e di sicurezza una buona soluzione può essere quella di organizzare il controllo e la gestione della filiera agroalimentare da cui si vuole ottenere il prodotto.

Alcune volte le imprese hanno la possibilità di gestire tutta la filiera o una parte di essa (come nel caso delle cooperative) pertanto possono decidere le condizioni necessarie per ottenere i livelli di qualità e di sicurezza desiderati.

La rintracciabilità diventa così uno strumento  base per la gestione della filiera, per garantire che al consumatore arrivi quanto promesso.

 

L’UNI (Ente Nazionale di Normazione) ha pubblicato due norme volontarie che possono essere di aiuto nel progettare e attuare dei sistemi di rintracciabilità: la norma UNI 11020 per la rintracciabilità nelle aziende agroalimentari, e la norma UNI 10939 per la rintracciabilità nelle filiere agroalimentari.

Queste norme costituiscono una traccia di quelli che sono gi aspetti da considerare nella realizzazione di un sistema di tracciabilità.

 

La norma UNI 10939 prevede che siano presi in considerazione alcuni aspetti essenziali per la realizzazione di un sistema di rintracciabilità nella filiera agroalimentare.

Occorre definire:

  •      il campo di applicazione, cioè il prodotto per il quale si intende realizzare la rintracciabilità;

  •       le organizzazione coinvolte a inizio a fine filiera;

  •       il modo in cui si individua il prodotto all’interno delle organizzazioni;

  •       le modalità di isolamento del prodotto;

  •      la definizione e la stesura di accordi formali tra le organizzazioni coinvolte;

  •     un piano di autocontrollo con l’identificazione dei punti critici e le relative attività di monitoraggio;

  •       la gestione delle non conformità con le azioni correttive;

  •     la formazione del personale, che deve essere sensibilizzato e consapevole;

  •      la documentazione che descriva il sistema con le modalità di gestione delle attività previste, le responsabilità, le modalità di registrazione e di conservazione di tutti i dati previsti. La documentazione dovrà essere condivisa dalle diverse aziende coinvolte, ciascuna per la propria competenza.

Individua come estremamente importante la convalida del sistema attraverso una “prova pratica” di rintracciabilità.

Un sistema così organizzato permette alle aziende, e in particolare all’azienda che l’ha promosso di controllare e gestire la filiera identificando immediatamente le origini di un prodotto in caso di problemi. E’ un sistema impegnativo, e va applicato laddove vi siano delle effettive esigenze.

E’ un approccio che si sta diffondendo tra le realtà che hanno una capacità organizzativa elevata.

 

Controllo ufficiale dei prodotti a base di latte

Nel mese di luglio sono state riviste da parte dell’Assessorato regionale alla Sanità le indicazioni operative per il controllo ufficiale dei prodotti a base di latte.

Le nuove istruzioni per i Servizi Veterinari delle ASL piemontesi sono racchiuse in un documento di 78 pagine dal titolo:

CONTROLLO UFFICIALE DEI PRODOTTI A BASE DI LATTE
INDICAZIONI OPERATIVE
Luglio 2004 - Rev. 1

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Prodotti agricoli DOP, IGP, STG, e biologici: come riconoscerli?

Tutta l'Europa è ricchissima di una immensa varietà di prodotti alimentari, tuttavia quando un prodotto diventa conosciuto al di fuori dei confini nazionali si trova in un mercato in cui altri prodotti si definiscono genuini e ostentano uno stesso nome. Questa concorrenza sleale non solo scoraggia i produttori ma risulta fuorviante per i consumatori.
Per questa ragione nel 1992 la Comunità Europea ha creato alcuni sistemi noti come DOP, IGP e STG (Specialità Tradizionale Garantita) per promuovere e tutelare i prodotti agroalimentari.

Quali sono questi prodotti, come facciamo a riconoscerli, che differenza c'è con quelli biologici? A questa e ad altre domande trovate risposta sul sito della Comunità Europea appositamente creato per i prodotti agricoli tutelati.

L'indirizzo è: http://europa.eu.int/comm/agriculture/foodqual/quali1_it.htm

 Responsabilità sociale

La responsabilità sociale di un'impresa ha fondamentalmente due risvolti: il primo, immediato, nei confronti dei dipendenti stessi dell'impresa; il secondo, più ampio, nei confronti dell'intera società.

Solo di recente il mondo della normazione internazionale (ISO) si è attivato sul fronte della responsabilità sociale delle imprese, in vista dell'eventuale elaborazione di una normativa ad hoc. In attesa di parametri universali di riferimento, alcuni soggetti hanno giocato d'anticipo, predisponendo dei modelli per valutare la responsabilità sociale delle imprese: è il caso della specifica SA 8000.

Questa norma non nasce nello stesso modo in cui si sono sviluppate le certificazioni tecniche (es. ISO 9000), cioè da parametri stabiliti da comitati di esperti nazionali di un settore specialistico che formalizzano tali scelte in norme da far condividere a livello nazionale ed internazionale percorrendo un lungo ciclo che si allarga dall'Europa (EN) fino al mondo (ISO).

SA 8000 nasce dal CEPAA (Council of Economical Priorities Accreditation Agency, www.cepaa.org ), emanazione del CEP (Council of Economic priorities), istituto statunitense fondato nel 1969 per fornire agli investitori ed ai consumatori, strumenti informativi per analizzare le performance sociali delle aziende.

La specificità di SA 8000 rispetto ai codici di condotta individuali delle aziende o rispetto ai codici elaborati per gruppi di imprese sta proprio nel fatto che è prevista una forma di garanzia esterna del rispetto dei requisiti sociali, costituita dalla attestazione di un organismo di certificazione esterno e indipendente. Un'altra specificità di SA 8000 sta nel fatto che l'azienda che intende certificarsi deve garantire che anche la catena dei propri fornitori rispetti tali requisiti sociali, attraverso un impegno scritto di questi ultimi.

La maggior parte delle definizioni della responsabilità sociale delle imprese descrivono questo concetto come l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

Anche se, a tutt’oggi, la responsabilità sociale delle imprese è promossa prevalentemente da grandi società o dalle multinazionali, essa riveste un’importanza per tutti i tipi di imprese e per tutti i settori di attività, dalle PMI alle multinazionali.

"Nel loro piccolo" la metà delle PMI europee risultano attualmente impegnate in attività con ricadute a beneficio della comunità locale. E' quanto emerge da un recente rapporto della Commissione Europea pubblicato nell'ambito dell'Osservatorio delle PMI Europee 2002.

Le azioni socialmente responsabili delle aziende consistono principalmente in sponsorizzazioni di eventi sportivi, iniziative culturali, interventi a favore della salute e della qualità della vita.

Ma quante sono le aziende dove è applicata la SA8000?

Al 30 settembre 2003 nel mondo c’erano 285 aziende certificate SA8000 distribuite in 36 paesi e su 36 tipologie diverse di attività.

A guidare la classifica c’è l’Italia con 52 aziende certificate, seconda è la Cina con 45 aziende, poi il Brasile con 39. Spagna, Francia e Polonia sono a pari merito con 5 aziende certificate.

Il settore alimentare è rappresentato da 10 aziende. 47 aziende certificate hanno più di 1.000 dipendenti, e 83 ne hanno da 250 a 1.000.

Le 52 aziende italiane impiegano in totale 19.594 dipendenti, mentre quelle cinesi interessano 31.200 lavoratori.

Per ulteriori approfondimenti le statistiche aggiornate si trovano all’indirizzo internet:

http://www.sa-intl.org/Accreditation/SummaryStatistics.htm

 CONAI: adesioni e adeguamenti

Il Dlgs 22/1997 (cosiddetto Decreto Ronchi) prevede che i Produttori e gli Utilizzatori di imballaggi primari, secondari e terziari aderiscano al Consorzio Nazionale Imballaggi.  

Tempi dell'adesione
La quota di adesione a Conai si versa soltanto una volta e può essere adeguata ogni anno a discrezione del Consorziato.
Secondo le normative vigenti, il termine massimo per l'iscrizione è scaduto dal 28 febbraio 1999.

Aziende di nuova costituzione o apertura di nuove attività riferite agli imballaggi
Le aziende di nuova costituzione o quelle che iniziano una nuova attività che comporta produzione o utilizzo di imballaggi devono aderire a Conai entro un mese dalla data di inizio dell'attività prendendo come riferimento la prima fattura ricevuta o emessa. Poiché non esistono dati di fatturazione relativi all'anno precedente, queste imprese non sono tenute al versamento della quota variabile che verrà eventualmente considerata a partire dalla chiusura del primo bilancio d'esercizio dell'attività. Devono inoltre inviare a Conai - oltre al modulo di adesione e alla ricevuta del versamento - una lettera in cui viene segnalata la data di costituzione dell'impresa e, in particolare, la data di inizio dell'attività riferita agli imballaggi.
La stessa procedura potrà essere utilizzata dalle aziende che, ad attività già avviata, siano tenute ad aderire a Conai.

Variazione della quota di adesione
In caso di aumento del proprio giro d'affari, l'impresa ha il diritto di variare la propria quota di adesione e quindi di partecipazione al Consorzio.
Entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, ogni Consorziato può attestare a Conai, con dichiarazione scritta e spedita a mezzo raccomandata a.r., le variazioni in aumento dei propri costi o ricavi e modificare in tal modo la propria quota di partecipazione. Ciò è possibile solo per variazioni non inferiori al 20%.
In caso di variazione della quota di partecipazione, il Consorziato deve presentare un nuovo modulo di adesione e versare a Conai l'importo corrispondente alla variazione, allegando la precedente prova di pagamento.
L'adeguamento della quota di adesione è una facoltà, non un obbligo. Il rinnovo della quota non è previsto dal Regolamento.

 

Per approfondimenti:
www.conai.org